Dopo un anno di DAD, è invalicabile il limite dell’obbligo di tutti i componenti del Consiglio di classe di dimostrare che vi sia coerenza logica fra le osservazioni sistematiche acquisite agli atti documentali della scuola ed i voti assegnati?
Abstract
L’esortazione ad esser generosi nella valutazione finale del merito e del comportamento degli alunni – che giunge agli insegnanti anche da fonti autorevoli -, per non far ricadere sui discenti gli effetti dovuti alle alterne forme di didattica imposte dal contagio da SARS-CoV-2, trova un limite invalicabile nell’obbligo di tutti i componenti del Consiglio di classe di dimostrare che vi sia coerenza logica fra le osservazioni sistematiche acquisite agli atti documentali della scuola ed i voti assegnati. Che fare?
Con le sue fredde ali, il tempo aveva cancellato dalla memoria dell’anziano ex provveditore agli studi le sorprendenti proposizioni che gli erano state rivolte sulla porta d’accesso d’ un bar cittadino da una signora, con l’irruenza di chi non vuole proprio farsi sfuggire l’ inattesa occasione di potersi togliere un peso dallo stomaco.
“Preside, non si vergogna di aver promosso mia nipote in terza media? Come ha potuto lei, noto per il suo rigore di uomo di leggi e d’ordinanze, come hanno potuto i suoi insegnanti di classe promuovere un’alunna che a casa sua non ha mai studiato e che io non ho mai potuto vedere seduta con un libro in mano? Da insegnante ancora in servizio – aggiunse la signora -, so bene che le deliberazioni di ammissione alla classe successiva devono essere fondate su votazioni, espresse in decimi, che gli insegnanti possono assegnare soltanto se dispongono di interrogazioni e prove scritte. Ora, le chiedo: come avrà potuto ricevere voti di sufficienza una ragazza che non sa cosa sia lo studio individuale e che, in classe, non avrà certo potuto mai dimostrare d’aver studiato? Quale insegnamento potrà, poi, trarre questa mia povera nipote da una promozione che non ha meritato e che le è stata letteralmente regalata?” .
L’episodio è stato riproposto al vecchio ex provveditore, poi coordinatore didattico di scuola paritaria, da una e-mail con la quale un architetto, docente di tecnologia in una scuola statale di istruzione secondaria di I grado, ha chiesto aiuto a “Scuola & Amministrazione” per poter corrispondere, senza danno alcuno per sé e per gli altri, al cordiale invito d’esser generosi nelle operazioni di scrutinio finale, che il Dirigente scolastico della sua scuola aveva rivolto agli insegnanti, riuniti in sala dei professori: “Se non saremo generosi con gli alunni, che tante difficoltà hanno avuto in quest’anno scolastico nel partecipare efficacemente alle lezioni in aula e, soprattutto, a distanza – avrebbe sostenuto il premuroso Dirigente scolastico –, correremo il rischio di vederci riversato sulle spalle, da parte di qualche genitore deluso, l’onere di difenderci davanti ai Giudici Amministrativi”.
Apparentemente i due episodi, quello dell’indignata zia della nipote svogliata, e ciò nonostante promossa, e l’altro, l’invito ad esser generosi, rivolto dal Dirigente scolastico al Consiglio di classe, non sembra che abbiano una qualche correlazione; però, entrambi gli episodi potrebbero essere visti come espressioni sintomatiche del disagio che incontrano i docenti da quando la valutazione finale dei risultati conseguiti dai loro allievi ha cessato d’essere considerata competenza esclusiva di professionisti in possesso di specifici titoli accademici abilitanti, per apparire, almeno a marginali settori sociali, come esercizio di attività che non richiederebbero nessun formale titolo universitario professionalizzante. E’, questa, una percezione sociale che investe al massimo livello la scuola primaria (si deve escludere, naturalmente, la scuola dell’ infanzia, per le cui attività educative non è prevista la valutazione in decimi) e si affievolisce, mano a mano che si procede verso i gradi ulteriori della scuola pre-universitaria, per arrestarsi, poi, per fortuna, sulla soglia dei corsi accademici, per l’ancora inviolato rispetto sociale che la qualificazione scientifica dei docenti universitari impone all’opinione pubblica.
Pur essendo stata insegnante, la zia della nipotina, promossa in terza media presumibilmente senza merito, non avrà potuto conoscere tutti gli elementi di giudizio di cui dispone ogni insegnante quando, riunito insieme ai colleghi in Consiglio di classe per gli scrutini finali, verifica se l’alunno abbia raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento previsti e se si sia applicato nello studio con la dovuta costanza. Ciò nonostante, l’insegnante-zia ha ritenuto suo diritto censurare duramente il giudizio del Consiglio di classe, allo stesso modo in cui l’apprendista cronista giudiziario censura la sentenza adottata dal collegio giudicante del Tribunale, dopo ore trascorse dai giudici nella lettura e nella rilettura dei verbali delle sedute, nel corso delle quali si è svolto il dibattimento.
E’ probabile che l’insegnante di tecnologia che ha rivolto il quesito, nel tempo che ha trascorso con i colleghi in Consiglio di classe per lo scrutinio finale, abbia temuto di trovarsi nella stessa situazione in cui si è trovato il coordinatore didattico della scuola media paritaria di fronte alla risentita zia delle nipotina in odore di svogliatezza. Più plasticamente, si può pensare che, quando si è visto chiamare dal Dirigente scolastico-presidente del Consiglio di classe a valutare con ragionata ponderatezza se sussistessero ragioni per ammettere alla classe successiva alcuni studenti per i quali nessuno dei colleghi insegnanti disponeva di quel minimo di elementi di giudizio che il regolamento sulla valutazione ritiene indispensabili affinché sia deliberata l’ammissione alla classe successiva, l’insegnante di tecnologia si sia visto nella medesima situazione in cui si trovò Ulisse mentre navigava nello stretto di Messina fra le sei fauci di Scilla ed i vorticosi gorghi di Cariddi; fuor di metafora: fra gli effetti psicologici del disappunto del pur cortese Dirigente scolastico conseguenti ad un voto senza clemenza per la studentessa ed il logorio psicologico che l’insegnante stesso avrebbe dovuto sopportare nel tempo se avesse espresso un voto favorevole alla promozione della poco diligente allieva.
Scorrendo il registro elettronico della classe, in corrispondenza dei nomi degli alunni ai quali il Dirigente desiderava che venisse applicato il criterio della massima generosità di giudizio, l’insegnante di tecnologia non vedeva nessun voto relativo né a prove scritte, né a interrogazioni; non ve ne erano di voti né nel limitato tempo in cui la scuola aveva potuto tenere le lezioni nella concreta realtà delle aule, né nel corso dei lunghi mesi in cui il recrudescente diffondersi del contagio provocato dal virus SARS-CoV-2 aveva impegnato gli alunni nelle meno onerose forme della didattica a distanza.
Pensando all’assenza degli elementi di giudizio di quei suoi quasi eterei alunni, un po’ dei pensieri del docente di informatica saranno andati alle proposizioni dell’ Ordinanza ministeriale del 15 maggio del 2020, che gli erano rimaste impresse nella mente insieme ad un’altra proposizione che, da studente liceale, aveva sentito spesso ripetere in aula dalla docente di letteratura italiana, quando esortava i suoi allievi a non limitarsi allo studio delle poesie o dei brani di narrativa e ad apprenderne il giudizio esegetico di un solo critico letterario, perché “ non diventerà mai veramente colto – soleva ripetere l’insegnante – lo studente che si comporta come l’ “Homo unius libri”.
In quell’ordinanza si legge, poi, che “Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con deliberazione espressa all’unanimità , può non ammettere l’alunno alla classe successiva”. Proposizioni, queste appena trascritte, che confermano la validità del principio fondamentale, ribadito dalla stessa ordinanza, secondo il quale “Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza”.
Verosimilmente, il professore di tecnologia di scuola media avrà cercato di ricordare se, nel definire le modalità ed i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione, così come prevede il primo Regolamento sulla valutazione, datato 22 giugno 2009, il Collegio dei docenti avesse dato qualche indicazione che consentisse ai Consigli di classe di risolvere improbabili casi di alunni che non si fossero fatti mai interrogare e che non avessero mai dato prova della loro proficua partecipazione alle attività didattiche della classe. Il professore non poteva certo avere alcun riscontro positivo in questa sua ipotizzata ricerca; ma sapeva bene che i criteri di valutazione che può esprimere il Collegio dei docenti possono operare soltanto nel perimetro stabilito dalla legge, cioè praeter legem, non certo contra legem.
Peraltro, non sarà sfuggito all’autore del quesito che il rigore della legge (ci si riferisce al D.lgs.n. 62 del 2017) era stato già affievolito dalla su menzionata Ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020, nelle proposizioni con le quali aveva previsto che si potesse deliberare la non ammissione dell’alunno alla classe successiva soltanto se non ci fosse stato nessun dissenziente fra i componenti del Consiglio di classe; la predetta disposizione del 2017, invece, aveva previsto, con minor generosità, che: “ Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu’ discipline, il consiglio di classe puo’ deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo”.
Sarebbe agevole rispondere all’autore del quesito offrendogli una considerazione del genere del tradizionale uovo di Colombo: anche se tutti gli insegnanti proponessero di non ammettere la studentessa alla classe successiva, il Dirigente scolastico potrebbe evitare gli effetti della proposta bocciatura dando il suo voto favorevole alla promozione: la studentessa verrebbe ammessa formalmente alla classe successiva perché, secondo quanto si è già evidenziato, la proposta di non ammissione non avrebbe raggiunto la necessaria unanimità.
Al Dirigente scolastico una tale soluzione suonerebbe tanto gradevole quanto potrebbe esserlo agli orecchi del maestro Riccardo Muti il suono di una nota dissonante, emessa simultaneamente dai violini e dagli altri strumenti suonati da tutti i professori d’orchestra. Ma il suo disappunto si affievolirebbe ben presto, senza lasciare effetto alcuno sulla qualità dei rapporti interpersonali che intercorrono fra il Capo di istituto ed i componenti del Consiglio di classe, perché non vi può esser Presidente di Consiglio di classe che non si preoccupi di verificare che i voti di ammissione o di non ammissione alla classe successiva, proposti dai suoi ex colleghi docenti, si fondino sulle osservazioni sistematiche che gli insegnanti effettuano e annotano giorno per giorno.
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.lgs. 22 giugno 2009, n.122
D.lgs.13 aprile 2017, n.62
O.M.16 maggio 2020