• martedì , 16 Luglio 2024

Valutazione e trasparenza

di Fabio Scrimitore

 

Il quesito riguarda la scelta del team docente di un corso integrativo facoltativo di lingua inglese, di non comunicare alle famiglie gli esiti di alcuni test.

 

 

Autore del quesito è il genitore di un bambino che frequenta la IV classe d’un plesso separato dalla sede centrale di una scuola primaria statale. Il suddetto genitore chiede se sia coerente con la legislazione scolastica la scelta del team dei docenti di un corso integrativo facoltativo di lingua inglese, di non comunicare alle famiglie gli esiti delle prove di simulazione dei test finali.

 

Le prove di simulazione di cui il genitore lamenta la mancata comunicazione dell’esito, erano state programmate dalla scuola alla fine del corso d’Inglese, allo scopo di individuare gli alunni virtualmente idonei a sostenere i test oggettivi, ai quali un’Istituzione linguistica abilitata, aveva sottoposto i piccoli corsisti per verificare fossero in possesso delle competenze richieste per il rilascio della certificazione formale attestante il livello raggiunto nella lingua inglese.

Il testo del dettagliato quesito mette in chiaro rilievo una considerazione di non poco conto in relazione alla trasparenza, uno dei più innovativi obiettivi che la ricerca pedagogico-didattica ha suggerito al Ministro dell’Istruzione, perché ne facesse un punto cardine del testo del regolamento che sarebbe stato promulgato sul tema della  valutazione del comportamento e del profitto scolastico. Obiettivo, questo, che la Ministra Gelmini ha recepito, facendo scrivere nel secondo comma dell’art. 1 del Regolamento sulla valutazione, approvato con D.P.R. 22 giugno 12009, n. 122, le proposizioni che si riportano: La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 

Nel singolare, per estensione e per accuratezza descrittiva, quesito, l’autore ha voluto comporre una sintetica ricostruzione del percorso che il team degli insegnanti del figlio aveva realizzato nei riguardi dei piccoli alunni che avevano voluto prender parte al predetto corso di inglese, la cui parte iniziale, così come la buona prassi didattica esige, è stata dedicata al rito che, nei corsi di didattica, viene ancora definito valutazione diagnostica iniziale dei discenti, attraverso il quale, come ogni insegnante sa,  si deve verificare se i partecipanti  posseggano i necessari pre-requisiti per l’apprendimento utile degli obbiettivi che lo specifico corso si propone.

L’esito della predetta valutazione didattica, alla luce dello specifico giudizio professionale degli insegnanti del corso, aveva fatto emergere ben presto un più che apprezzabile ed evidente livello di comprensione e di propensione al dialogo in 10 bambini, fra la totalità degli alunni del corso. La differenziazione dei livelli di partenza degli alunni non aveva, ovviamente, impedito agli insegnanti del team di realizzare una programmazione unitaria del corso stesso; sicché tutti gli alunni del corso avevano potuto partecipare alle stesse unità didattiche nella stessa aula.

Come vi era da attendersi, i differenti livelli di competenza, espressi dagli alunni nella fase iniziale del corso, si sono riprodotti anche nell’ultimo tratto del corso di inglese, nel senso che i dieci piccoli alunni che avevano rivelato più che apprezzabili disinvoltura ed agilità nel dialogo, nella lettura e nella scrittura in inglese, alla conclusione del corso avevano confermato d’aver raggiunto livelli di produzione verbale e scritta in inglese ben diversi da quelli degli altri compagni di corso. In sostanza, i livelli di competenza di questi dieci piccoli alunni apparvero tali da far ritenere responsabilmente agli insegnanti che soltanto costoro avrebbero potuto partecipare con buone prospettive di successo ai  test di simulazione richiesti per l’ammissione ai successivi testi formali, che era necessario affrontare perché si ottenesse la certificazione delle richieste competenze in inglese.

Con meno apprezzabile diligenza, gli insegnanti avevano ritenuto che il meno elevato livello di competenze in inglese, raggiunto dai restanti alunni del corso, sconsigliasse loro di sottoporre gli altri bambini agli stessi test ai quali avrebbero partecipato i suddetti 5 compagni, per un’intuibile motivazione – ben chiara a  coloro il cui curriculum professionale, al pari di quello degli insegnanti delle scuole di base,  include, in particolare, la psicologia dell’apprendimento –, motivazione che suggerisce di evitare che le valutazioni che gli insegnanti traggono alla conclusione dei corsi vengano percepite dai piccoli discenti come giudizi di valore sulle qualità della persona, tanto da poter influire non positivamente sul grado di autostima dei discenti stessi. E’ una considerazione, questa, che non sarebbe tanto condivisibile se fosse applicata ai processi di apprendimento che involgono gli adolescenti, perché il grado di autovalutazione dei propri talenti apprenditivi si consolida gradualmente nei giovanetti che frequentano gli istituti di II grado; ma ben altro deve concludersi per i piccoli di 7–8 anni.

Questa conclusione del team dei docenti del corso è stata tutt’altro che apprezzata dal genitore autore del quesito, il quale ha inviato il lungo ed appassionato quesito, sperando di poter leggere qualche risposta che potesse risolvere la non tenue dissonanza, che egli ha percepito, fra l’obbligo di trasparenza, che è imposto alla scuola in tema di valutazione, e l’assenza di tempestiva informazione sull’andamento e sulla conclusione, rilevata nel suddetto corso di inglese. Ed ecco la risposta.

Una naturale fiducia nella buona formazione della classe docente della nostra scuola fa pensare che sia difficile immaginare che nel citato team di insegnanti  di inglese si sia annidato un chiaro, consapevole proposito di non attenersi al sacro principio della trasparenza della valutazione didattica, che, ai sensi del già citato Regolamento sulla valutazione approvato il 22 giugno di 7 anni or sono, deve sostenere la didattica, in virtù del valore formativo che la valutazione stessa deve avere nella scuola. Non può escludersi, peraltro, che i suddetti insegnanti abbiano potuto ritenere che il ben noto dovere di trasparenza valutativa possa essere applicato cum grano salis, in relazione al livello d’età del discente.

E’ indubbio, però, che sarebbe stata molto, molto apprezzata dal genitore una qualche modalità di relazione della scuola con le famiglie delle bambine e dei bambini che, in sede di valutazione conclusiva non avevano conseguito le stesse competenze in inglese raggiunte dai loro eccellenti 10 compagni di corso. Se l’esperienza delle pregresse relazioni scuola-famiglia lo avesse suggerito, verosimilmente si sarebbero evitati i comprensibili interrogativi che i genitori degli alunni, che non sono stati ammessi ai test finali, avrebbero potuto legittimamente rivolgere a se stessi, anche vicendevolmente, per conoscere le ragioni che avevano indotto la scuola a ritenere utile per i dieci  bambini più competenti far sostenere i test presso l’Istituto abilitato a certificare le competenze raggiunte.

Gli insegnanti del team non avrebbero dovuto aver nessuna remora a trovar il modo più discreto per comunicare gli esiti al genitore autore del quesito, come ai genitori degli altri bambini non ammessi a sostenere i test per ottenere la certificazione delle competenze, anche considerando che il principio della trasparenza non assegna al genitore il diritto di conoscere gli elementi didattici (elaborati ed esiti di interrogazioni) che hanno consentito agli insegnanti di valutare le competenze di tutti gli alunni del corso. Al genitore l’ordinamento scolastico, confermato da diverse decisioni di merito dalla giurisdizione amministrativa, riconosce soltanto il diritto di prendere visione e di estrarre copia degli elaborati del proprio figlio,

Non sarebbe stato, perciò, un problema per gli insegnanti del corso di inglese far vedere al genitore gli elaborati prodotti dal figlio durante il corso.

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