Non basta che il genitore dichiari di aver chiesto un appuntamento alla Asl: l’organo legale dello Stato conferma che, in mancanza dei giusti documenti, il DS può impedire la frequenza all’allievo
di Agata Scarafilo Abstract In tema di obbligo di vaccinazione per gli allievi della scuola dell’infanzia, l’Avvocatura dello Stato ritiene che, in mancanza di dovuta documentazione, è legittimo il provvedimento di sospensione dalla frequenza da parte del Dirigente scolastico, anche in virtù dei valori costituzionali coinvolti ed attinenti alla salute come interesse della collettività.
In seguito alla presa di posizione di alcuni genitori di allievi iscritti alla scuola dell’infanzia, di sottrarre i propri figli all’obbligo di vaccinazione, molti dirigenti scolastici hanno chiesto il parere all’Avvocatura dello Stato. Interessante è stata la risposta in merito, fornita dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce che, su richiesta della stessa, è stata diffusa (nota prot. n. 2472 del 27 marzo 2019) dall’Ufficio Scolastico Regionale (Ambito territoriale di Brindisi) nelle scuole della Puglia al fine di indicare ai dirigenti scolastici una linea di condotta unitaria.
Ovviamente, nel parere (Registro ufficiale I. 0002287 del 20 marzo 2019) si sottolinea che il dirigente scolastico ha il preciso dovere di effettuare i controlli per verificare l’effettivo adempimento, da parte dei genitori del minore, dei doveri di vaccinazione prescritti dal decreto legge n. 73 del 2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 119/2017.
Ricordiamo che l’art. 3, comma 1, prescrive l’obbligo, per i dirigenti scolastici delle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione e per i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, di richiedere ai genitori degli alunni di età compresa tra zero e sedici anni e dei minori stranieri non accompagnati:
- la documentazione idonea a comprovare l’effettuazione delle 10 vaccinazioni obbligatorie indicate all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, o la condizione di esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3;
- la formale richiesta di vaccinazione presentata all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie, secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale.
La presentazione della documentazione di cui al punto 1) deve avvenire entro il termine di scadenza per l’iscrizione.
La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso, il carteggio comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentato entro il 10 luglio di ciascun anno.
L’Avvocatura dello Stato precisa che, nel rispetto della ratio ispiratrice della norma, per espressa previsione della prescrizione contemplata dall’art. 3, comma 3, del D.L. 73/2017 , l’obbligo delle vaccinazioni costituisce requisito di accesso ai “Servizi Educativi per l’Infanzia” e alle “Scuole dell’Infanzia”, ivi incluse quelle non paritarie.
Infatti, per gli altri ordini d’istruzione, la presentazione della documentazione non costituisce requisito per l’accesso alla scuola, ovvero di ammissione agli esami, in quanto si è voluto assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale.
A tale riguardo, l’Avvocatura evidenzia che non può essere ritenuta sufficiente una dichiarazione sostitutiva che genericamente attesti la presentazione di una istanza all’ASL.
Pertanto, la dichiarazione sostitutiva è idonea solo se attesta, sotto la responsabilità del dichiarante, l’esistenza di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate” (art. 1, comma 3).
Così, l’Avvocatura ritiene che, in mancanza della dovuta documentazione, è legittimo il provvedimento di sospensione dalla frequenza da parte del Dirigente scolastico. Provvedimento che, a parere dell’organo legale, trova la sua giustificazione anche nei “valori costituzionali coinvolti in tema di copertura vaccinale nella scuola dell’infanzia, in quanto non è possibile prescindere dalla dimensione solidaristica (art. 2 della Costituzione) e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione)”.
D’altronde, sul tema solidaristico, enfatizzato anche dall’art. 32 della Costituzione (la salute non solo come oggetto di diritto, ma anche come interesse della collettività), è già intervenuta in passato la Corte Costituzionale (sentenza n. 307 del 1992).
Pertanto, l’Avvocatura dello Stato conclude il suo parere rimarcando che la semplice esibizione di un’attestazione, da parte di un genitore, di aver richiesto un appuntamento all’ASL (peraltro neppure necessario per la somministrazione del vaccino) non può essere ritenuta sufficiente adempimento dell’obbligo previsto dalla legge.
Riferimenti normativi
Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73
Ufficio Scolastico Regionale – Ambito territoriale di Brindisi, nota 27 marzo 2019, prot. n. 2472
Legge 31 luglio 2017, n. 119
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Costituzione della Repubblica Italiana
Corte Costituzionale, sentenza 18 giugno 1992, n. 307