• domenica , 22 Dicembre 2024

Utilizzazione di DSGA

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda l’utilizzazione di un Direttori dei servizi generali ed amministrativi in due scuole sottodimensionate.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi interessato dal quesito, negli anni decorsi, ha svolto la sua funzione, in qualità di incaricato a tempo indeterminato, in un istituto di istruzione secondaria composto da 900 studenti.

Ragioni oggettive lo hanno indotto a chiedere l’utilizzazione, per l’anno scolastico 2014/15, in un altro istituto di istruzione secondaria, che, soltanto per obbligo di chiarezza espositiva, denominiamo Leonardo da Vinci. Questo istituto ha una struttura formata da due indirizzi scolastici: uno di liceo scientifico, l’altro di istituto tecnico industriale. Anche se l’autore del quesito non lo ha precisato, appare corretto pensare che l’istituto autonomo di cui si scrive sia nato per fusione di due istituti sottodimensionati, che avranno avuto gli indirizzi sopra specificati.

La domanda di utilizzazione del Dsga è stata accolta dall’Ufficio Scolastico Provinciale competente per territorio.

Il Direttore sga, però, è rimasto negativamente sorpreso quando ha dovuto prendere atto che la gestione amministrativa dell’istituto richiesto è stata abbinata a quella di un altro istituto di istruzione secondaria superiore sottodimensionato, perché è frequentato da meno di 600 studenti. È noto, al riguardo, che l’attuale ordinamento scolastico (art. 19, comma 5 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, come introdotto dall’art. 4, comma 70, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e successivamente modificato ed integrato dall’art. 12, comma  1, lettera b), del Decreto Legge 12 novembre 2013, n. 104, convertito nella Legge 8 novembre 2013, n. 128) prevede che alle scuole che non abbiano almeno 600 alunni non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Orbene, in applicazione delle predette norme, all’istituto di istruzione secondaria superiore Leonardo da Vinci, richiesto dal Direttore sga di cui si scrive è stato assegnato un istituto comprensivo ubicato a 46 Km di distanza dal Leonardo da Vinci.

L’autore del quesito ha chiesto se siffatta assegnazione sia legittima.

Non si può non rilevare la singolarità della situazione professionale d’un Direttore dei servizi generali ed amministrativi che sia stato assegnato a due istituti, separati da una non comune distanza di 46 km, peraltro in territorio montuoso. La situazione è aggravata anche dalla complessità della struttura organica del primo dei due istituti aggregati (il Leonardo da Vinci) e dalla disomogeneità degli indirizzi scolastici dei due istituti.

Al redattore della rivista spetta soltanto il compito di verificare se l’aggregazione suddetta violi qualche disposizione normativa.

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