di Fabio Scrimitore
Il quesito, redatto dal Direttore sga di in Istituto comprensivo, riguarda le prestazioni del“Fondo Scuola ESPERO”.
Il Direttore in questione andrà in pensione il 1° settembre prossimo, con un’anzianità di 42 anni e 10 mesi. Dal 20 luglio 2007 ha aderito al Fondo Scuola Espero, cedendo parte del suo Tfr pari al 2,50% sul 6,91%, calcolato sullo stipendio annuo lordo.
Dalla sede provinciale INPS, competente per territorio, gli sarebbe stato detto che la pratica per la liquidazione dovrebbe essere di competenza:
– dell’ex-Inpdap per gli anni riconosciuti e riscattati fino al 19-07-2006, in regime di TFS;
– dell’Istituto scolastico dal 20-07-2006 al 31-08-2015, in regime di TFR.
L’autore del quesito ha chiesto se l’informazione fornitagli dal funzionario INPS corrisponda alle disposizioni dell’ordinamento vigente.
La risposta del predetto funzionario va riportata nel contesto del procedimento previsto per la determinazione del trattamento di fine rapporto. Alcune verifiche telefoniche effettuate presso scuole statali hanno permesso di accertare che non tutti gli attuali colleghi dell’autore del quesito abbiano una positiva esperienza del Fondo Espero, che ha lo scopo di erogare agli aderenti trattamenti pensionistici complementari a quelli del sistema obbligatorio pubblico.
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