di Fabio Scrimitore
Il quesito, rivoltoci da un docente, riguarda il trasferimento di un alunno ad anno scolastico già iniziato.
Nel formulare il quesito, l’autore si è mostrato più che informato sulla corretta procedura che l’ordinamento scolastico ha fissato nel tempo, per la generalità degli alunni che intendano trasferirsi da un istituto ad un altro, ed ha dimostrato di saper bene che la fonte della normativa specifica è piuttosto antica: risale, infatti, al Regio Decreto del 4 maggio 1925, n. 653, il cui art. 4 dispone che l’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta.
La formazione accademico-professionale del docente lo ha indotto a desumere che il sopra trascritto art. 4 si riferisce esclusivamente ai trasferimenti che avvengono fra istituti dello stesso tipo, ordine e grado (es: da un liceo classico ad un altro liceo classico, da un tecnico ad indirizzo amministrativo ad un omologo tecnico, ecc…).
Non vi è dubbio che, se la citata norma del 1925 avesse potuto essere invocata anche dallo studente intenzionato a trasferirsi dalla seconda classe di un istituto tecnico ad una corrispondente classe di liceo, ne sarebbe derivata l’inutilità delle disposizioni con cui lo stesso regio decreto ha disciplinato gli esami integrativi, che, notoriamente, permettono di ottenere l’ammissione alla frequenza di un istituto di ordine e tipologia diversi, rispetto a quello già frequentato.
E’ altrettanto chiaro che, se il già menzionato art. 4 si applicasse ai transiti di alunni fra istituti di tipo, ordine e grado diversi, non si comprenderebbe la ragione per la quale lo stesso art. 4 ha disposto che al fascicolo del trasferimento dello studente deve essere allegata la dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza, relativa alla parte del programma già svolta. In verità, quella dichiarazione, richiesta al preside della scuola di provenienza dello studente che chieda il trasferimento, serve soltanto per consentire al Consiglio della classe della nuova scuola di valutare se il livello delle conoscenze e delle abilità già acquisite sia compatibile con la programmazione didattica della scuola d’arrivo, con l’ulteriore conseguenza che, ove il predetto Consiglio di classe rilevasse una forte discrepanza fra le programmazioni didattiche dei due istituti (di provenienza e d’arrivo), il trasferimento dovrebbe essere negato, per mancanza degli indispensabili prerequisiti.
Lo stesso insegnante, inoltre, ha avuto modo di corroborare ulteriormente la sua convinzione con la lettura della Nota ministeriale prot. n. 1203, del 5.2.2016, con la quale la dott.ssa Carmela Palumbo, dalla sua qualificata cattedra di Direttore generale degli ordinamenti scolastici del Miur, ha affermato, e con categorica precisione, rispondendo ad un quesito rivoltole dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia: Non è consentito, nel corso dell’anno scolastico, il passaggio di alunni per classe corrispondente a quella frequentata, provenienti da istituto di ordine, tipo ed indirizzo diverso”.
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