• domenica , 22 Dicembre 2024

Tasse scolastiche e contributi volontari

di Saverio Prota

Come ogni anno, il M.i.u.r ha pubblicato la circolare che fissa i limiti di reddito per l’esenzione dalle tasse scolastiche che si devono versare per l’iscrizione all’ anno scolastico 2015/2016. In questo lavoro analizziamo, oltre agli aspetti che riguardano i limiti di reddito per l’esenzione, cosi come indicato nella Circolare n. 1647, del 25.02.2015, anche la tipologia delle tasse, gli importi, la differenza tra tasse e contributi, il ruolo degli organi collegiali, le eventuali esenzioni non per reddito, nella speranza di poter fornire al lettore una visione complessiva dell’argomento.

Tasse e contributi volontari: differenze e tipologia
Per prima cosa appare fondamentale individuare l’esatta definizione di tassa e contributo e le relative differenze. La prima fondamentale differenza sta nel fatto che le tasse scolastiche devono essere pagate, per volontà impositiva dello Stato, mentre i contributi sono eventualmente versati in maniera del tutto volontaria. La seconda differenza sta nel fatto che mentre le tasse scolastiche erariali si versano sul c.c.p. n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, i contributi volontari ( o in qualunque altro modo vengano definiti) vanno versati con un bollettino che reca l’intestazione dell’istituto scolastico.

Ma, allora, quali sono le tasse?
La risposta è contenuta nel D.lgs 297/94,art. 200, comma 1, laddove si precisa che le tasse scolastiche negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono:

Tassa di iscrizione: esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, non rateizzabile e devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di € 6,04;
Tassa di frequenza: è corrisposta ogni anno. Va sempre pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola, sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento è riconosciuto valido, in caso di trasferimento di uno studente da un istituto statale ad un altro statale, dalla nuova scuola. Può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). L’importo è di € 15,13;

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One Comment

  1. IIS G.B. Pentasuglia
    6 Maggio 2015 at 17:52

    non riesco a scaricare l’articolo completo

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