• martedì , 3 Dicembre 2024

Sulla illegittimità della bocciatura di un alunno decretata dal TAR

La promozione e il suo collegamento con le comunicazioni scuola-famiglia

 

di Fabio Scrimitore

 

Abstract

Con una recente sentenza, i Giudici del TAR del Friuli-Venezia Giulia hanno annullato la decisione di non ammissione di un alunno alla classe successiva, con la motivazione che uno dei due genitori, separati legalmente, non era stato informato dello scarso profitto del figliolo.

 

Un’ improvvisa associazione di idee suggerisce la sentenza del TAR del Friuli- Venezia Giulia del 12 ottobre scorso,  che ha annullato la bocciatura d’ un non molto diligente studentino di seconda media di Gorizia. Il fortunato  ricorso, presentato dall’abile avvocato del risentito papà dell’alunno, ha fatto venire alle mente il ricordo di vecchi studi universitari di istituzioni di diritto privato. Nell’ aula a banchi degradanti, verso le  cui alte finestre salivano gli echi dell’incessante traffico del rettifilo napoletano, l’austero professore era solito recitare solennemente la frase latina: Lex vetat fieri sed, si factum sit, non rescindit: poenam infert  ei qui fecit. Con non minor solennità, lo stesso docente  traduceva così la frase: la legge vieta che si ponga in essere un determinato comportamento, ma se, nonostante il divieto, quell’atto viene comunque commesso, la legge non lo annulla: si limita a irrogare una pena a colui o a coloro che lo avranno commesso.

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