La decisione di molte regioni di abolire la norma per gli alunni assenti da scuola per più di 5 giorni fa molto discutere: si abbassano i livelli di prevenzione?
di Agata Scarafilo
Abstract
In molte regioni d’Italia è stato abolito il certificato medico previsto al rientro degli alunni a scuola dopo 5 giorni di assenza. Con tutta probabilità, presto anche altre regioni aderiranno alla liberalizzazione, che sta sollevando non poche perplessità.
In molte regioni italiane è stato abolito l’obbligo del certificato medico per giustificare le assenze superiori ai cinque giorni. Una liberalizzazione che fu inaugurata nel 2003 dalla Lombardia e che ha visto successivamente coinvolte le regioni Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbria e Lazio.
L’obbligo di presentare il certificato medico dopo un’assenza prolungata risale al 1967 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1518 del 22 dicembre 1967, “Regolamento per l’applicazione del Titolo III del D.P.R. 11.12.1961, n.264, relativo ai servizi medicina scolastica”). Ora lo stop, che sta facendo molto discutere. Infatti, con le deliberazioni di giunta regionale con le quali si è derogato all’obbligo, la particolare certificazione, che era nata per salvaguardare la sanità e la sicurezza nelle scuole, è stata considerata al pari delle altre procedure burocratiche che si sono volute snellire in tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese ovviamente le scuole.
C’è da precisare che l’applicazione dell’art. 42 del D.P.R. 1518/1967 resta ancora valida per le altre regioni d’Italia che non hanno ancora provveduto ad abolire l’obbligo del certificato in questione.
Ricordiamo che l’art. 42 recita: “L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell’istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza“.
Infatti, la genesi dei diversi provvedimenti locali è lunga e complessa e nasce dal forte dibattito sviluppato agli inizi del 2000 sulla necessità di snellire le procedure burocratiche, anche se già nel 1994 il Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Istruzione non prevedeva l’obbligo del certificato medico oltre i cinque giorni di assenza.
Tuttavia, anche nelle regioni citate in precedenza l’abolizione non è stata totale: restano obbligatorie le certificazioni in caso di profilassi prevista a livello nazionale e internazionale “per esigenze di sanità pubblica”. Un esempio sono le epidemie e, più in generale, le malattie infettive.
L’abolizione del certificato ha alimentato numerose perplessità che hanno spinto, in alcune regioni (vedasi la Liguria – Deliberazione della Giunta Regionale 1609/06 ), i genitori a ricorrere al TAR (TAR Liguria n° 01437/07 del 14/8/2007). Le titubanze in merito sono legate alla paura derivante dal rischio di valutazione autonoma su una materia così delicata e che richiede competenza in ambito sanitario. In molti hanno avvertito l’abolizione come una sorte di abbassamento dei livelli di prevenzione.
Non è di questo avviso il Consiglio di Stato, che il 30 gennaio 2014, relativamente al provvedimento di abolizione previsto in Liguria, ha ritenuto “legittima l’abolizione dei certificati di riammissione a scuola, dopo i cinque giorni d’assenza”.
Certo è che la questione resta una criticità rilevante, dovuta alla inconcepibile difformità di regole e di norme nel territorio nazionale.
Fonti normative
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518
Regione Liguria, Deliberazione della Giunta Regionale 1609/06