nuove agevolazioni fiscali
di Saverio Prota
Importanti modifiche in materia di detraibilità delle spese d’istruzione sono state introdotte dalla Legge 107 del 2015 (riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione),che è intervenuta, con l’art. 1, comma 151, lett. a), sul comma 1 dell’art. 15 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi). Le modifiche riguardano, in particolare, la lettera e) e la nuova lettera e-bis), che adesso prevedono rispettivamente:
la sola detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
la detraibilità delle spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia (materne), delle scuole primarie/primo ciclo diistruzione (elementari e medie inferiori) e delle scuole secondarie di secondo grado (superiori).
Analizziamo nel dettaglio le novità alla luce anche dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Spese per la frequenza di corsi universitari
In seguito alla nuova formulazione dell’art. 15, comma 1, lett. e), del Tuir nonché della legge di Stabilità 2016, commi 954 e 955,dal 1°gennaio 2015 sono previste le seguenti detrazioni:
Università statali: intero importo corrisposto a titolo di spese di frequenza (19%);
Università non statali: spese di frequenza stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito decreto del MIUR, in base agli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Al riguardo, il MIUR ha pubblicato sul proprio sito, per il periodo d’imposta 2015, il D.M. n. 288/2016, con il quale ha fissato il limite massimo detraibile delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali. Analogodecretosarà emanato ogni anno entro il 31 dicembre.
Spese detraibili
Tasse di immatricolazione e iscrizione, anche se riferibili a più anni e, quindi, anche quelle di iscrizione ad anni fuori corso e le soprattasse per esami di profitto e di laurea previste per ciascuna università;
spese di perfezionamento e specializzazione universitari.
PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento