• martedì , 3 Dicembre 2024

Sindaco e professore, no al semi-esonero

Le condizioni per la richiesta del semi-esonero non prevedono gli incarichi politici

Al sindaco-professore, che chieda di poter disporre di tempo parziale per svolgere le sue funzioni di amministratore del suo Comune, non può essere concesso dal Dirigente scolastico una sorta di semi-esonero dal servizio, ai sensi del comma 83 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Legge sulla “Buona scuola”)

Risposta:

“Le assicuro che un funzionario del competente Ambito territoriale mi ha garantito  che potrò risolvere elegantemente il problema del sindaco della città, concedendo il semi-esonero dall’insegnamento per l’anno che sta per iniziare”.

Con le proposizioni che sono state appena trascritte, come incipit di questa nota, il Dirigente scolastico d’un Istituto Tecnico Economico, nell’ultima decade di agosto ha risposto al greve dubbio che il sorpreso redattore di questa “risposta a quesito” aveva espresso al Dirigente stesso, nel corso d’una quasi familiare conversazione telefonica, durante la quale il citato Dirigente aveva chiesto il parere della Rivista sulla legittimità del provvedimento di semi-esonero dall’insegnamento, che egli aveva adottato qualche giorno prima, su suggerimento d’un non anonimo funzionario dell’Ambito territoriale. L’accorto Dirigente scolastico, con ogni evidenza, non era del tutto convinto di quanto gli aveva assicurato il perspicace funzionario dell’Ambito territoriale, in merito alla legittimità della concessione del semi-esonero al sindaco.

Il dubbio del Dirigente scolastico, peraltro, non era manifestamente infondato, perché quel che il funzionario dell’A.T. aveva suggerito al Dirigente,  cioè la concessione del semi-esonero al sindaco-professore, non corrispondeva per nulla alla richiesta dello stesso sindaco-insegnante. Costui, infatti, si era rivolto al Dirigente del suo Istituto di servizio chiedendo che gli venisse trasformato in part-time il rapporto di lavoro che aveva, quale insegnante, a tempo indeterminato.

Purtroppo, però, l’ordinamento scolastico prevede che le domande di trasformazione da full-time a part-time del rapporti dei lavoro debbano essere presentate entro il termine del 15 marzo; disposizione, questa, che il sindaco, per la gravosa prevalenza psicologica dei suoi impegni di Capo dell’Amministrazione comunale,  non aveva ricordato. Consapevole di tale pretermissione, il sindaco aveva fatto appello alla storica grazia sovrana del dominus – il Direttore dell’Ambito Territoriale –  pregandolo di trasformare in part-time il proprio rapporto di lavoro, nonostante l’accertato ritardo della domanda.

Nessuno avrebbe potuto lamentare la tardiva concessione di tal beneficio, pensava il sindaco-professore, dal momento che nessun provvedimento di trasformazione in part-time era stato concesso a professori appartenenti alla sua stessa classe di concorso; mentre è ben noto che la legge consente che si possano accogliere domande di trasformazione in part-time, presentate da docenti di ruolo, sino a raggiungere il limite del 20 per cento dell’organico provinciale della singola classe di concorso.

Orbene, non c’è dubbio che la proposta di semi-esonero, avanzata al Dirigente scolastico dal funzionario dell’Ambito territoriale, non presentasse molti profili di genialità intuitiva, non soltanto perché la proposta non corrispondeva affatto alla motivazione della richiesta di part-time del sindaco Professore, ma, soprattutto, perché, era giuridicamente insostenibile.

Per il primo cittadino-insegnante, infatti, la richiesta del part-time era un modo per conciliare i suoi impegni di sindaco con il suo interesse a non vedersi decurtata interamente la retribuzione professionale di insegnante.

Sino al 31 agosto 2017, in realtà, il sindaco si era fatto porre dalla scuola nella condizione, economicamente poco vantaggiosa, di docente in aspettativa senza assegni per mandato amministrativo. Era, questa, una condizione di stato che si era rivelata non ulteriormente tollerabile, perché l’indennità di sindaco era inferiore allo stipendio di  professore.

Il semi-esonero concesso non è un istituto giuridico finalizzato a fare svolgere attività diverse da quelle realizzabili nella scuola

L’insostenibilità giuridica, poi, della proposta di concessione del semi-esonero, avanzata dal funzionario dell’ A.T. al Dirigente scolastico, sarà stata avanzata come rimedio, quasi come espediente bizantino, diretto ad eludere elegantemente un ben noto divieto. Forse quasi tutti coloro che insegnano sanno bene che l’istituto giuridico dell’esonero e del semi-esonero, previsto originariamente  dall’art. 459 del Testo Unico delle leggi sulla scuola del 1994, è stato abrogato dall’art. 329 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014  (legge di stabilità del 2015) , che così recita:

A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia funzionale all’attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’art. 459, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, è abrogato”.

In realtà, è verosimile che il funzionario dell’A.T. avrà fatto appello al comma 83 della legge sulla “Buona scuola”, la n. 107 del 13 luglio 2015, tentando di curvarne, con improvvida intuizione, i gravi precetti che compongono quel comma alle esigenze del sindaco-professore. Se ne dà spiegazione.

Il predetto comma n. 83 si compone delle seguenti proposizioni:

Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica.

Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

E’ lapalissiano che il comma trascritto ha cercato di aiutare il Dirigente scolastico, offrendogli, con apparente generosità, la possibilità di disporre di collaborazioni di insegnanti, addirittura sino alla quota limite di 10 insegnanti.

E’ soltanto apparente la generosità di quel comma, perché, come vien dimostrato dalla cautela dell’ultima proposizione del comma stesso, nel quale si dispone che la collaborazione degli insegnanti, richiesta dal Dirigente, non deve comportare ulteriori oneri.

Il che significa che soltanto se dispone di insegnanti in eccedenza, rispetto al numero delle cattedre e dei posti che impegnano i rispettivi docenti in insegnamento frontale o laboratoriale, il Dirigente potrà farsi aiutare. Ma se nell’organico dell’autonomia della scuola non vi fosse nessun insegnante disimpegnato da insegnamenti effettivo, il Dirigente scolastico non potrebbe disporre d’alcuna collaborazione.

A prescindere da questa considerazione, però, esaminando il caso specifico che costituisce lo scopo del quesito ricevuto, deve rilevarsi che, pur nella favorevole ipotesi che nell’Istituto Tecnico Economico, in cui è titolare il sindaco-professore, vi fosse un insegnante a disposizione, cioè componente di quella frangia di docenti assegnati sull’ organico del potenziamento dell’offerta formativa, in modo che fosse pienamente legittimo per il Dirigente esonerare di fatto il sindaco-professore dal prestare servizio in classe, ben difficilmente il predetto sindaco-professore potrebbe avvalersene utilmente, perché il semi-esonero concesso non è un istituto giuridico finalizzato a fare svolgere attività diverse da quelle realizzabili nella scuola, attività che, si ripetete, devono rientrare nelle tipologie delle attività di supporto organizzativo e didattico; in queste specifiche attività non sono comprese quelle di sindaco.

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