di Fabio Scrimitore
Il quesito, formulato da un sindacalista, riguarda la ricostruzione di carriera del personale docente.
Con il quesito, l’autore ha chiesto di sapere se sia riconoscibile in carriera il servizio di insegnamento prestato, a decorrere dall’anno scolastico 2000/01, in una scuola secondaria di primo grado paritaria che, anteriormente al 1° settembre del 2000, rientrava nella non molto diffusa categoria giuridica delle scuole non statali pareggiate.
Contestualmente desidera sapere se sia riconoscibile anche il servizio di insegnamento prestato, sempre dopo il 1° settembre 2000, in una scuola elementare paritaria che, prima della suddetta data, era parificata.
Il quesito si riferisce all’art. 485 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 6 aprile 1994, n. 297, il quale, in tema di ricostruzione di carriera, dispone che debba essere riconosciuto il servizio del docente non di ruolo, prestato nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica non soltanto statali, ma anche non statali pareggiate. Lo stesso riconoscimento è previsto per il servizio che sia stato prestato nelle scuole elementari non statali parificate. Il testo del predetto art. 485 corrisponde sostanzialmente alle proposizioni degli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella Legge n. 576 del 26 luglio dello stesso anno.
Per chiarezza forse è bene che il redattore ricordi a se stesso che l’ordinamento scolastico che ha preceduto l’anno 2000 prevedeva le seguenti categorie di scuole non statali: materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute e secondarie pareggiate.
La tipologia delle scuole pareggiate era contemplata dall’art. 356 del predetto D.P.R. 16.4.1994, n. 297, il quale assegnava tale denominazione alle scuole secondarie non statali, funzionanti da almeno un anno, che fossero gestite da enti pubblici o ecclesiastici. Il pareggiamento comportava, peraltro, che i docenti dovessero essere assunti mediante concorso pubblico e che godessero di un trattamento economico iniziale pari a quello degli insegnanti delle corrispondenti scuole statali.
La definizione di scuole parificate è contenuta nell’art.344 del sopra citato Testo Unico del 1994; tali scuole dovevano essere gestite da enti o da associazioni aventi personalità giuridica e il servizio in esse prestato poteva essere riconosciuto in carriera.
Orbene, il quesito deriva dal fatto che l’ art. 385 del T.U. del 1994 non include le odierne scuole paritarie fra le scuole non statali, il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera. Tanto è dovuto esclusivamente al fatto che il predetto Testo Unico è stato pubblicato ben prima della data in cui in Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge (L. 62 del 10 marzo 2000) che ha riformato l’intera materia delle scuole non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, sostituendo alle allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) l’unica categoria di scuola paritaria.
Ciò premesso, si ritiene di dover subito assicurare il nostro sindacalista che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, insieme con la Ragioneria Generale dello Stato, hanno dato risposta positiva al quesito e alla stessa conclusione è giunta anche la voce deliberante del magistrato civile.
A giudizio di tali autorevoli istituzioni pubbliche, il servizio di insegnamento che sia stato prestato, dopo il 2000, in una scuola elementare, già parificata ed oggi paritaria, va riconosciuto nella carriera degli insegnanti di ruolo nelle scuole dello Stato. Analogamente verrà riconosciuto il servizio di insegnamento prestato, dopo il 2000, in scuole secondarie paritarie, che avevano la qualifica di scuola pareggiata.
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