• sabato , 21 Dicembre 2024

Servizio pre-ruolo

Riconosciuto per intero il servizio pre-ruolo

di Agata Scarafilo

Si moltiplicano oramai le sentenze che riconoscono al personale della scuola il diritto alla ricostruzione di carriera integrale, ossia il riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo, contrariamente alle disposizioni normative vigenti che ne ammettono, invece, un parziale riconoscimento (ai fini giuridici ed economici i primi quattro anni per intero e il periodo eccedente per i due terzi, mentre il restante terzo ai soli fini economici).
Così, anche di recente, la Corte d’Appello di Venezia, con Sentenza n. 440/2015 del 3 settembre 2015, ha riconosciuto che la disciplina derivante dall’applicazione dell’art. 485 del D.Lsg 297/1994 non è conforme alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE che, con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, stabilisce: “Per quanto riguarda le condizioni d’impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”. La clausola 4 vieta, dunque, trattamenti discriminanti per i lavoratori a tempo determinato, a meno che – afferma la stessa – non sussistano elementi oggettivi. Precisiamo che per elementi oggettivi si devono intendere tutte le circostanze precise e concrete che caratterizzano una certa attività. Ritornando però alla disparità di trattamento posta in essere dalla normativa italiana tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato, le varie sentenze (Tribunale di Padova – Sezione per le controversie di Lavoro -Sentenza n.758/11, Giudice del Lavoro – Tribunale Civile Di Bari – Sentenza n. 13770/12, Cassazione – Sentenza n.11734/2015) confermano che non vi sono ragioni oggettive che autorizzino tale differenza di trattamento fra personale a T.I. e a T.D.. Entrambi svolgono, infatti, le stesse mansioni e sono in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, anche se questa differenza (T.D. e T.I) è stata prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno Stato membro dell’Unione Europea, come l’Italia.
Il principio di non discriminazione contenuta nella clausola 4 della citata direttiva comunitaria è ex se sufficiente per fondare la pretesa dei lavoratori e disapplicare gli atti contrari.
Si precisa che la prima ricostruzione di carriera è una fonte insostituibile di informazioni relative al riconoscimento del servizio pre-ruolo, in quanto specifica gli anni riconosciuti e le cause che eventualmente hanno determinato il non riconoscimento.

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