• sabato , 21 Dicembre 2024

Servizio mensa

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda la partecipazione al servizio di refezione in una scuola dell’infanzia statale.

E’ stato segnalato che in una scuola dell’infanzia statale, da quest’anno, è stato vietato agli anticipatari (bambini nati nei quattro mesi compresi fra il 31 dicembre ed il 30 aprile dell’anno successivo) di usufruire della mensa. Esiste qualche direttiva dell’USR che lo permetta?

Si risponde affermando che una tale e direttiva non esiste, nè poteva esistere. Se ne dimostra il perché.

Esiste un contesto di norme nazionali che, in tema di diritti,  esclude qualsiasi discriminazione aprioristica. In primis, vige l’art.3 della Costituzione, che impedisce ogni discriminazione legata a situazioni personali o sociali.

Una volta che una norma giuridica abbia fissato i requisiti che le persone debbono possedere, e le condizioni in cui devono trovarsi per fruire di un servizio pubblico, ogni cittadino che si trovi in quelle condizioni e possegga i previsti requisiti ha  diritto di fruirne al pari degli altri cittadini che versino nella medesima situazione.

Orbene, nel caso proposto dal quesito, è noto che l’ordinamento scolastico riconosce il diritto di frequentare la scuola dell’infanzia a tutti i bambini che compiano i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno solare che forma il primo quadrimestre d’un determinato anno scolastico ed il 30 aprile dell’anno solare immediatamente successivo; sono i bambini  cosiddetti anticipatari.

Per garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell’offerta formativa, il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, all’art. 2, ha previsto che i bambini, nati fra il 31 dicembre ed il 30 aprile successivo, possano frequentare la scuola dell’infanzia se sussistano le quattro condizioni che di seguito si riportano:

a) disponibilità dei posti;

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’ agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

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