Udienza di merito davanti alla sezione di Bari il 18 novembre, dopo la sospensiva ottenuta dal Codacons di Lecce e da un gruppo di genitori. Emiliano insiste: “Nessuno può obbligare i genitori alla didattica in presenza in questo momento di forte rischio di contagio”. In Campania, restano tutte chiuse su decisione dei giudici amministrativi che hanno confermato il provvedimento di De Luca: prossima udienza il 4 dicembre
Di Stefania De Cristofaro
ROMA – Nelle regioni Puglia e Campania la decisione sull’apertura o chiusura delle scuole, spetta al Tar. Sono i giudici amministrativi a doversi esprimere, per effetto dei ricorsi di gruppi di genitori e associazioni di categoria, come il Codacons, contro le ordinanze di chiusura firmate nelle scorse settimane dai governatori Michele Emiliano e Vincenzo De Luca: entrambi hanno optato per la didattica a distanza anche per gli alunni e gli studenti del primo ciclo di istruzione, di fronte all’andamento della curva dei contagi da Covid 19 e alla saturazione dei posti letto disponibili nei reparti di terapia intensiva.
LA SITUAZIONE IN PUGLIA: UDIENZA DI MERITO IL 18 NOVEMBRE, MIUR SI E’ COSTITUITO IN GIUDIZIO
In Puglia, zona arancione stando all’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, il nodo sarò sciolto il prossimo 18 novembre (salvo rinvii) dalla sezione del Tar di Bari, dopo l’accoglimento della sospensiva così come chiesto dal Codacons di Lecce e da alcuni genitori di bambini e ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie nella città salentina. Dinanzi alla sezione di Bari è stata impugnata l’ordinanza con cui il governatore Emiliano, lo scorso 28 ottobre, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, stabilendo la prosecuzione delle lezioni a distanza per tutti. La terza sezione del Tar, con decreto del presidente, ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza. Di fatto è stata congelata in attesa della pronuncia nel merito che avverrà tra qualche giorno.
In vista della decisione dei giudici amministrativi, il Ministero dell’Istruzione si è costituito nel giudizio attraverso l’Avvocatura distrettuale, con incarico conferito al legale Giuseppe Zuccaro. “La costituzione del Ministero è di natura tecnica”, spiegano. “Al solo fine di ottenere gli avvisi di udienza e senza formulare conclusioni”.
Dopo la sospensione, il governatore Emiliano ha emesso una nuova ordinanza con cui viene riconosciuta in capo ai genitori la scelta tra lezioni in classe o a distanza, per il primo ciclo di istruzione (dalle elementari sono alla terza media). La didattica a distanza per gli studenti delle superiori resta la regola, così come previsto dal Dpcm del 3 novembre scorso: due giorni dopo, il ministero ha inviato una nota operativa ai dirigenti scolastici. Nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri che resterà in vigore sino al prossimo 3 dicembre, nelle regioni che rientrano nelle cosiddette zone rosse (quelle più a rischio) la Dad è stata stabilita anche per gli studenti della seconda e terza media.
LA POSIZIONE DEL GOVERNATORE EMILIANO: “LEGITTIMA LA SCELTA DI NON MANDARE I FIGLI A SCUOLA”
Emiliano ribadisce le ragioni poste alla base della sua ordinanza:
“È nostro dovere tutelare alunni, insegnanti e personale della scuola”
Ha scritto sulla sua pagina Facebook, canale social scelto per la comunicazione diretta. “Ricordo a tutti coloro che sono stati costretti ad accettare la didattica in presenza per la indisponibilità a concederla o ad organizzarla in tempi ragionevoli, che hanno il pieno diritto di pretenderla e che in mancanza potranno segnalare le omissioni al Prefetto e all’Ufficio scolastico regionale e anche a me come già stanno facendo”. E ancora: “È dunque legittima l’eventuale scelta di non mandare i vostri figli a scuola anche quando si eserciti su di voi un convincimento sostenendo che non è possibile assicurarvi la Dad. Non siate remissivi e fate valere le vostre ragioni con determinazione. Si aggiunga che lo stesso Governo ha vietato la didattica in presenza per i ragazzi delle scuole superiori, ammettendo esplicitamente la pericolosità della frequenza della scuola in presenza. Nessuno pertanto potrà contestare assenze ingiustificate ai vostri figli e figlie. La tutela della salute dei minori spetta solo ai genitori o a chi ne fa le veci”.
Sempre su Fb ha dato notizia della pronuncia del Tar della Campania: “Conferma la correttezza del nostro provvedimento di chiusura delle scuole in presenza”, ha scritto il governatore pugliese. “La sezione Quinta ha respinto, come già aveva fatto il Tar della Puglia sezione Seconda Lecce tre giorni fa, la richiesta di sospensiva di una ordinanza del Presidente della Regione Campania identica alla mia di chiusura delle scuole primarie in presenza”.
La sezione di Lecce, nello stesso giorno della pronuncia a Bari, è arrivato a una decisione di segno opposto respingendo la richiesta di sospendere l’ordinanza di Emiliano, avanzata da un gruppo di genitori. Un corto circuito della giustizia amministrativa. Non il primo. Per Emiliano, l’obiettivo resta uno: “Urge ridare efficacia al mio provvedimento (di chiusura, ndr) che in meno di una settimana aveva dimezzato i contagi nel mondo della scuola”. E spiega: “Il Tar Campania dice chiaramente ciò che abbiamo sempre sostenuto e cioè che il provvedimento di chiusura in presenza di tutte scuole, trova motivazione “sul rilievo della persistente emergenza sanitaria, sul verificato effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce di età scolare e sul prevedibile impatto sul sistema sanitario regionale”.
LA SITUAZIONE IN CAMPANIA E LE UDIENZE DINANZI DEL TAR
In Campania, ad oggi zona di colore giallo, tutte le scuole restano chiuse, sino al prossimo 14 novembre. Anche in questo caso, c’è stata una decisione del Tar che, con tre decreti, ha respinto le richieste di sospensione dell’ordinanza n.89 con la quale il presidente Vincenzo De Luca, lo scorso 5 novembre, aveva disposto la chiusura anche delle primarie secondarie e dell’infanzia fino al 14 novembre. Non è da escludere che nelle prossime ore, tenuto conto dell’andamento dei contagi, alcune città o province campane possano essere riconosciute come zone di colore arancione se non rosse.
Il Tar della Campania ha ritenuto che il Dpcm non esclude “la persistente possibilità, per le autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate nel detto Dpcm), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente”. Il Tribunale amministrativo, inoltre, ha sottolineato che De Luca non avrebbe potuto fare diversamente, visto
“l’andamento del contagio su scala regionale, “la persistente emergenza sanitaria” e l’“effetto moltiplicatore dei contagi connessi a positività nelle fasce in età scolare” e il prevedibile “impatto sul SSR (sistema sanitario regionale, ndr)”.
Tutto questo in relazione alla “peculiare densità abitativa del territorio regionale e del deficit di personale sanitario in servizio attivo e, quanto alla idoneità della misura adottata, del riscontrato aumento dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, nonché l’esigenza di consolidare i risultati di contenimento della pandemia finora conseguiti”.
Il Tar della Campania, infine, ha dichiarato che “la lamentata compromissione degli altri diritti non sembra affatto assoluta, purché le attività scolastiche siano effettivamente assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza, e tenuto conto della non dimostrata impossibilità di contemperare le attività lavorative degli esercenti la potestà genitoriale con l’assistenza familiare nei confronti dei figli minori.
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