• martedì , 16 Luglio 2024

Scrutinio prima media: sentenza del Consiglio di Stato

Esegesi di della sentenza n. 5917 del 27 agosto 2019 del Consiglio di Stato in tema di scrutinio finale della prima classe dell’ex scuola media

Abstract

Nei confronti dell’alunno di prima classe di scuola secondaria di primo grado, che non abbia raggiunto, in tutto o in parte, i programmati livelli di apprendimento, il Consiglio di classe dovrà deliberare l’ammissione alla seconda classe soltanto se: a) riterrà, con razionale motivazione espressa, che egli sia in grado di raggiungere i predetti livelli di apprendimento nel corso dell’anno scolastico successivo; b) programmerà e realizzerà specifiche strategie per il recupero delle competenze non acquisite.

Torna alla mente il capitolo dedicato all’interpretazione della legge con il  famoso broccardo Lex minus dixit quam voluit, ben noto agli studenti di giurisprudenza impegnati nella comprensione delle scultoree proposizioni dell’impegnativo, ma pregevole, “Trabucchi”.

Il broccardo ricorda ai futuri dottori della legge che, nel corso della loro attività professionale, potranno imbattersi in leggi redatte in proposizioni tanto concise da indurli a concludere che il legislatore abbia scritto meno di quanto avrebbe voluto scrivere, sicchè apparirà necessario che l’interprete estenda, dilati il significato formale delle singole parole che compongono il testo legislativo, in modo tale che possa applicarne il valore precettivo a fattispecie concrete che, in un primo approccio, sembrerebbero escluse dall’ambito di applicazione di quella legge. Tanto accadrà in ossequio all’altro, concorrente criterio interpretativo che si può trarre dal broccardo “Scire leges non est earum verba tenere, sed vim ac potestatem”, secondo il quale il buon interprete non è colui che conosce  il solo significato testuale delle singole parole di un testo legislativo, bensì l’accorto professionista che sappia cogliere lo spirito  sotteso a quella  norma. 

Queste considerazioni sono state espresse per introdurre il testo d’una e-mail inviata alla redazione di Scuola e Amministrazione dal  Dirigente scolastico d’un istituto di istruzione secondaria di primo grado, il quale, in un suo più che motivato quesito, si è detto meravigliato dalla conclusione alla quale è giunta la VI Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5917 del 27 agosto 2019. L’eco di quella sentenza, generata dai commenti apparsi nella prima settimana di novembre 2021 sui periodici di interesse scolastico, ha suscitato perplessità, se non proprio incredulità, in molti Dirigenti scolastici e, probabilmente, anche in molti insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, i quali avrebbero scorto, velata fra le righe di quei commenti, la convinzione della VI Sezione del Consiglio di Stato, secondo la quale i Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado, quando procedono alle operazioni di scrutinio finale, hanno l’obbligo non derogabile di ammettere alla frequenza della classe successiva anche gli alunni che abbiano acquisito soltanto  parzialmente i livelli di apprendimento in una o in più discipline; obbligo che  sussisterebbe persino nei riguardi degli alunni che quei livelli non li avessero affatto raggiunti

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