• giovedì , 21 Novembre 2024

Riprese video

di Fabio Scrimitore

Il quesito, formulato da un docente, riguarda la possibilità che il genitore di un candidato agli esami di Stato sia autorizzato a filmare lo svolgimento delle prove orali del figlio.

L’autore del quesito è stato nominato Presidente di commissione degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione; fra i candidati vi è un preadolescente in stato di autismo, la cui mamma ha chiesto di essere autorizzata a filmare lo svolgimento delle prove orali del figlio.
Con una prima domanda il professore-presidente ha chiesto di conoscere se la competenza ad esaminare nel merito la richiesta del genitore dell’alunno sia sua, in qualità di Presidente della commissione d’esame, oppure del Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo nel quale si sta svolgendo l’esame.
Si risponde, al riguardo, assicurando che lo svolgimento delle diverse fasi in cui si articola l’esame di Stato impegna la responsabilità del Presidente della commissione d’esame. Al Dirigente scolastico della scuola sede d’esame resta esclusivamente la competenza ad adottare provvedimenti che siano strumentali rispetto al regolare svolgimento dei lavori della commissione. Soltanto a mo’ d’esempio, si può far riferimento alla sostituzione di un commissario che sia costretto ad assentarsi durante la sessione d’esame: il procedimento diretto a sostituire l’assente dovrà essere svolto dal Dirigente scolastico, perché la sostituzione è attività amministrativa che è propedeutica (e, sostanzialmente, esterna) alle attività proprie della commissione d’esame.

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