di Fabio Scrimitore
Il quesito riguarda il rilascio di attestazioni-certificati da parte della segreteria della scuola di servizio.
L’autrice ha formulato il quesito nell’interesse d’un collega che è stato convenuto in un giudizio civile. Per esigenze squisitamente difensive, l’avvocato che patrocina l’insegnante ha chiesto al suo assistito di farsi rilasciare dalla segreteria della scuola di servizio un attestato, dal quale risulti che, in un determinato giorno d’una determinata settimana, il docente era stato regolarmente in servizio, nel plesso scolastico assegnatogli, dalle ore 8.15 alle ore 12.00.
La segreteria ha rigettato la richiesta dell’insegnante, appellandosi all’art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183, secondo il quale: Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità’ personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Il Direttore sga ha integrato il rigetto della domanda di attestazione aggiungendo: Lei, professore, dovrà sottoscriversi una sua propria autodichiarazione, nella quale dirà d’essere stato in servizio nella sua classe il giorno che le interessa. Tanto, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede le autodichiarazioni sostitutive di certificazioni.
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