L’Amministrazione scolastica può sottrarsi ad una richiesta di certificazione?
Abstract
L’Amministrazione scolastica, al pari d’ogni altra Amministrazione pubblica, non può resistere alla richiesta di certificazione che le venga rivolta da un docente che abbia un qualsivoglia interesse a vedersi certificata la prestazione di servizio.
Il quesito è stato formulato da un docente nell’interesse d’un collega che è stato convenuto in tribunale, nel contesto di un giudizio civile. Per esigenze squisitamente difensive, l’avvocato che patrocina l’insegnante ha chiesto al suo assistito di farsi rilasciare dalla Segreteria della scuola di servizio un attestato, dal quale risulti che, in un determinato giorno d’una determinata settimana, egli era stato regolarmente in servizio nel plesso scolastico assegnatogli, dalle ore 8.15 alle ore 12.30.
La segreteria ha rigettato la richiesta dell’insegnante, appellandosi all’art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183, secondo cui Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità’ personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento