• sabato , 21 Dicembre 2024

Rigetto di domanda di iscrizione

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda gli effetti di una ordinanza cautelare del TAR, relativa alla domanda di iscrizione di un allievo alla prima classe di scuola primaria.

Il quesito è stato avanzato dal Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, che non ha potuto accogliere una domanda di iscrizione d’un bambino di sei anni alla prima classe della scuola primaria per l’eccessivo numero di alunni (29) che già la frequentano.
Il Dirigente non ha potuto non tener conto che il decreto interministeriale emanato per la formazione degli organici dispone che le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. E che, in particolare per la scuola primaria, l’articolo 10 del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, del quale il citato D.I. costituisce norma di applicazione, le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27, qualora residuino resti.
Il rigetto della domanda di iscrizione ha indotto la famiglia a iscrivere temporaneamente il bambino alla prima classe d’altra scuola primaria del territorio, ma non ha dissuaso la stessa famiglia dal tentar la via del TAR, affinchè i magistrati amministrativi riconoscano il diritto del bambino di frequentare la prima classe della scuola più gradita.
Il Tribunale Amministrativo Regionale non è rimasto sordo all’appello ed ha emanato un’ordinanza d’urgenza, con la quale ha disposto che la scuola desiderata accolga la domanda di iscrizione e frequenza del bambino di cui si tratta, anche in soprannumero.
Ora il Dirigente scolastico chiede se, versandosi allo stato attuale in situazione non definitiva, sia necessario che il Dirigente scolastico della scuola primaria attualmente frequentata dal bambino debba rilasciare il nulla-osta per il trasferimento dell’alunno nella scuola originariamente richiesta.
Si assicura al riguardo che l’ordine dato dal TAR nel dispositivo dell’ordinanza cautelare predetta ha natura immediatamente esecutiva. Il Dirigente scolastico, autore del quesito, è perciò obbligato ad emettere un atto formale con il quale inviterà la famiglia a far frequentare la prima classe della sua scuola, con effetto immediato.
Contemporaneamente, lo stesso Dirigente scolastico darà comunicazione della decisione assunta al collega della scuola frequentata dal bambino, trasmettendogli copia dell’ordinanza cautelare del TAR.

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