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Riforma del voto in condotta: le novità della Legge n. 150 del 1° ottobre 2024

(a cura di Antonio Santoro)

Entrata in vigore del provvedimento: 31-10-2024

Art. 1 – Disposizioni in materia di valutazione

delle studentesse e degli studenti

* (Valutazione nel primo ciclo) – <La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nella scuola secondaria di primo grado, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimenti. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudici sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito>.

* <La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione […].

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi […]>.

* <Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi> (esame conclusivo del primo ciclo).

* <Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidare da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo>.

* <Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivi del percorso di studi> (esame conclusivo del secondo ciclo).

* <Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi>.

* <[…] entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti>.

Art. 2 – Disposizioni in merito alle sezioni

a metodo didattico differenziato

* <Le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall’Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori>.

* <L’istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d’istruzione nonché l’ordinamento dei corsi di differenziazione didattica […] sono disciplinati con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentita l’Opera nazionale Montessori>.

* <A partire dall’anno scolastico 2025-2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l’istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori […]>.

Art. 3 – Misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro

delle istituzioni e del personale scolastici

* <Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa […]>.

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