di Fabio Scrimitore
Abstract
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi può essere autorizzato dal Dirigente scolastico a svolgere la sua funzione in modalità di lavoro agile, prestando servizio nel suo domicilio e utilizzando strumenti informatici propri o forniti dalla stessa scuola?
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi di ruolo d’un’istituzione scolastica statale, attualmente assente per motivi di salute, non esclude di poter riprendere servizio durante il periodo di emergenza epidemiologica. In tale prospettiva, il Dsga ha chiesto se potrà riprendere ‘virtualmente’ servizio, almeno fino al permanere delle attuali misure di contenimento/distanziamento sociale, accedendo direttamente al lavoro agile in quanto dispone della relativa strumentazione, ovviamente previa formale comunicazione e istanza al Ds.
Alla necessaria rappresentazione riepilogativa della normativa vigente sulla materia seguirà la risposta al quesito.
Con la Nota prot. n. 278 del 6 marzo 2020, il Ministero dell’Istruzione, nelle persone del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del suo collega del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, ha comunicato quanto segue:
“In regime di sospensione delle attività didattiche, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche… si ritiene opportuno sottolineare che è attribuita a ciascun Dirigente scolastico la valutazione della possibilità di concedere il lavoro agile al personale ATA che dovesse farne richiesta, ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica.
Il lavoro agile potrà essere concesso dal Dirigente scolastico, eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del personale, a partire dalla data odierna e fino al 15 marzo, in presenza dei seguenti requisiti:
- Il lavoro svolto dal personale che richiede di fruire di modalità di lavoro agile deve risultare gestibile a distanza;
- il dipendente in lavoro agile deve disporre presso il proprio domicilio di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito, e deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio;
- le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e quantificabili”.
Gli stessi Capi Dipartimento hanno integrato la loro precedente nota del 6 febbraio con un omologo atto precettivo, contraddistinto dal numero di protocollo 279 e dalla data dell’8 marzo 2020, dove si legge, fra l’altro:
“I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l’amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza ,secondo le modalità semplificate dalla Nota del 6 marzo 2020, n. 78”.
Ai predetti indirizzi d’indole amministrativa ha fatto seguito l’’adozione di misure formalmente o sostanzialmente legislative.
Fra queste ultime, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) dell’ 8 marzo 2020, nel cui articolo 1 si leggono le disposizioni che si riportano di seguito in stralcio, le quali rappresentano una sorta di preludio che anticipa le successive disposizioni che estenderanno il ricorso al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni:
“a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;
“ b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole, nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
f) in relazione alle attività espletate dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure (omissis) ”.
Fondamentale appare l’articolo 87 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, il quale contiene misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio, con effetto sino al 3 aprile, come si legge nel suo primo comma, che si riporta, in stralcio:
“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino alla data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, conseguentemente:
1) a – limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
2) La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall’Amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 8 – il quale dispone: “Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa – non trova applicazione;
3) Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse , del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’art. 37, terzo comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ( il citato terzo comma dispone che il congedo straordinario del dipendente non può superare 45 giorni ).
Le suddette disposizioni sono state confermate nel loro vigore dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, che contiene “ misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.
Si può, peraltro, tener presente, che già l’articolo 1°, comma 1, punto 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 11 marzo 2020 aveva stabilito quanto segue, quasi anticipando quel che sarebbe stato prescritto con il citato D.P.C.M. del 22 marzo 2020:
“Fermo restando quanto disposto dall’art.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali ed agli obblighi informativi di cui agli articoli dal 18 al 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 ed individuano le attività individuali da rendere in presenza”.
Il D.P.C.M. del 22 marzo, con il suo art. 1, lettera a), conferma la pregressa, citata normativa, con le proposizioni:
“Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art.87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.
Sicché, l’attuale, vigente quadro normativo può essere così sintetizzato:
– fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria del lavoro nelle scuole;
– potrà essere presente a scuola esclusivamente il personale degli uffici che sia necessario per assicurare soltanto le attività indifferibili, che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
– la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile dovrà essere svolta mediante strumenti informatici in possesso del dipendente o che gli siano stati forniti dalla scuola;
– se la specificità delle funzioni o delle mansioni proprie del personale con consente il loro svolgimento ricorrendo al lavoro agile, la scuola utilizzerà gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;
– se non sarà possibile ricorrere neppure a quest’ultima soluzione, la scuola potrà esentare il personale dipendente dal servizio, con la motivazione che espliciterà la necessità dell’esenzione dal servizio.
Sarà interesse dell’autore del quesito porsi in diretta relazione telefonica, o per e-mail, con il Dirigente della scuola di servizio per conoscere quale sia lo stato della gestione ammnistrativa ed amministrativo-contabile della scuola.
Se terrà presenti le indicazioni operative che il Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ha dato alle scuole con la sua Nota prot. n. 562 del 28 marzo 2020, l’autore del quesito potrà sentirsi autorizzato a chiedere al Dirigente di prestare servizio gestendo le attività amministrative e quelle amministrativo-contabili nella modalità del lavoro agile, confidando che lo stesso Dirigente scolastico abbia accertato che non si debbano adottare iniziative istituzionali per la cui gestione sia assolutamente indispensabile la sua presenza fisica a scuola, in relazione, in particolare, alla definizione degli atti della complessa procedura che dovrà consentire, entro il 15 maggio 2020, la predisposizione del Conto Consuntivo e la relazione illustrativa; nonchè, entro il 30 dello stesso mese, l’approvazione dello stesso Consuntivo, previa acquisizione da remoto del relativo parere di regolarità amministrativo-contabile.
Poiché, come ha dichiarato espressamente nel quesito, il Dsga dispone degli strumenti tecnologici necessari per la gestione a distanza delle procedure di sua competenza, potrà essere autorizzato dal Dirigente scolastico a prestare servizio nel suo domicilio, con la modalità del lavoro agile, che la già citata Nota ministeriale n. 562 del 28 marzo raccomanda, ricordando che “Occorre evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori comunali, nonché all’interno dei territori medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”, e che “Le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza…”.
Le notizie di cui si dispone sulla scorta di una sorta di campione delle non proprio poche scuole che sono in relazione con la Rivista, fanno ritenere che la modalità del lavoro agile per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi e per gli Assistenti amministrativi appare generalizzata, in considerazione della pressoché completa informatizzazione delle attività amministrative e di quelle amministrativo-contabili delle scuole.
Sicché si auspica che anche l’autore del quesito possa rientrare in servizio virtuale, espletando da remoto le proprie funzioni istituzionali.
Fonti normative
Nota ministeriale prot. n. 278 del 6 marzo 2020;
Nota ministeriale prot. n. 279 dell’8 marzo 2020;
D.P.C.M. 8 marzo 2020;
Art. 87 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
D.P.C.M. 22 marzo 2020; Nota ministeriale prot. n. 562 del 28 marzo 2020.