di Saverio Prota
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007, che così recita: Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.
Ciò che si evince dal predetto articolo è che, al fine di poter disporre la prosecuzione del supplente nell’insegnamento nelle classi oltre il 30 aprile, con conseguente messa a disposizione del titolare, l’assenza di quest’ultimo (150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali) deve essere “CONTINUATIVA”.
Il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza è interrotto se il titolare effettua periodi di servizio di QUALSIASI DURATA (anche un solo giorno), ivi inclusi periodi di festività scolastica non compresi nei provvedimenti che danno titolo all’assenza.
È utile sapere che se il supplente ha sostituito il titolare fino all’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni e quest’ultimo è “presente” durante il periodo delle vacanze di Natale/Pasqua, la continuità del supplente non si interrompe qualora il titolare si assenti nuovamente a partire dal primo giorno di ripresa delle lezioni. Al supplente infatti spetterà la conferma del contratto (art. 7/5 del D.M. 131/07).
Ciò significa che, se un supplente è stato in servizio fino al 21 dicembre (ipotizzando che questo sia l’ultimo giorno prima della sospensione delle lezioni) e il 7 gennaio il titolare, che è stato “presente” durante il periodo delle vacanze, si riassenta, al docente supplente spetterà la conferma del contratto, ma le vacanze saranno escluse dal computo dei giorni (150, ridotti a 90 per le classe terminali) in caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile.
In questo caso, il periodo di assenza ricomincia da “uno” a partire dal 7 gennaio. Stessa cosa per le vacanze di Pasqua o comunque quando vi sia un periodo di interruzione delle lezioni.
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