di Fabio Scrimitore
Il quesito, formulato da un Dirigente scolastico, riguarda la ricostruzione di carriera dei Direttori sga.
Al Dirigente scolastico che ha redatto il quesito è stata rivolta un’istanza perché rivedesse il provvedimento di ricostruzione di carriera del Direttore dei servizi generali ed amministrativi dello stesso Istituto comprensivo da cui proviene il quesito.
Come può immaginarsi, il quesito verte sulla ormai storica questione interpretativa della complessa regolamentazione del procedimento di inquadramento in ruolo nel profilo di Direttore sga, che è stato istituito dall’art. 34 del CCNL del Comparto Scuola del 26 maggio 1999 e nel quale sono confluiti, in sede di prima applicazione, coloro che reggevano le segreterie delle scuole autonome alla data del 31 agosto 2000.
E’ noto che i primi inquadramenti nel predetto profilo sono stati disposti sulla base dell’art. 8 del CCNL Scuola del 15 marzo 2001, il quale disponeva che la ricostruzione di carriera dovesse essere operata con il metodo della temporizzazione, metodo, questo, meno favorevole rispetto alla pregressa procedura che ha consentito in passato di valutar per intero tutti i servizi scolastici prestati in altri profili.
Nel 2003, poi, è intervenuto il CCNL che, da un lato, ha realizzato il completamento dell’equiparazione retributiva fra il personale appartenente all’ex profilo di Responsabile amministrativo e quello di Direttore amministrativo delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori di Musica; dall’altro, sembra che abbia riportato in auge il pregresso meccanismo dell’art. 4, comma 13, del D.P.R. n. 339 del 23 agosto 1989, che consente, in sede di inquadramento in un nuovo profilo, il riconoscimento per intero dei servizi pregressi.
Corrisponde all’interesse degli ex Responsabili amministrativi, inquadrati nel profilo professionale di Dsga al 1° settembre 2000, beneficiare del predetto art. 4 del D.P.R. n. 399/1989.
Dal 2003 in poi, nelle scuole si è generata una notevolissima incertezza sulla compatibilità delle previsioni del predetto art. 4 del D.P.R. n. 399/1989 con quelle dell’art. 8 del CCNL del 15 marzo 2001.
E’ stata chiamata in causa persino la Suprema Corte di Cassazione, che, però, non si è pronunciata favorevolmente nei confronti degli ex Responsabili amministrativi, inquadrati come Dsga.