di Fabio Scrimitore
Il quesito, redatto da una insegnante di scuola primaria, riguarda il riconoscimento in carriera dei servizi pre-ruolo
L’autrice del quesito è docente di ruolo da due anni ed è in attesa della ricostruzione di carriera perché non le sono stati ancora riconosciuti i servizi pre-ruolo.
Tanto premesso, l’insegnante, che ha prestato servizio in una scuola primaria parificata dal 2002 al 2012, vorrebbe sapere se contano tutti gli anni … a parte la divisione tra i primi 4 e i restanti 2/3 … o c’è qualche intoppo …
Il quesito chiama in causa il primo comma dell’art. 485 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 207, che di seguito si trascrive: Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali e negli educandati femminili statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali e pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
Secondo l’art. 344 dello stesso Testo Unico, sono scuole parificate quelle gestite da enti o associazioni aventi personalità giuridica e che siano riconosciute, ad ogni effetto legale, mediante convenzione.
La risposta richiede, preliminarmente, che si stabilisca se la scuola primaria definita dalla docente come parificata paritaria, nella quale la stessa ha prestato servizio dal 2002 al 2012, possa essere ricondotta, sic et simpliciter, nella categoria delle scuole primarie parificate, alle quali il citato art. 485 del T.U. del 1994 estende la riconoscibilità del servizio di insegnamento.
Il problema può sembrare artificioso, ed infatti lo è, perché non è facile che ci si possa sentire a proprio agio quanto si tratti di spiegare quel che significhino i termini di scuola autorizzata, parificata, pareggiata, legalmente riconosciuta o paritaria, con i quali, nel tempo, è stata definita la scuola non gestita dallo Stato.
Ciò nonostante, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, insieme con la Ragioneria Generale dello Stato, ha dato risposta positiva alla materia del quesito e alla stessa conclusione è giunta anche la Giurisprudenza ordinaria.
Secondo la citate istituzioni, il servizio di insegnamento che sia stato prestato, dopo il 2000, in una scuola elementare, già parificata ed oggi paritaria, va riconosciuto nella carriera degli insegnanti di ruolo nelle scuole dello Stato. Incidenter tantum, si potrà dire che la data del 2000 non è casuale, ma corrisponde all’anno in cui il Ministro Berlinguer riuscì a far approvare dal Parlamento la legge di riforma della scuola non statale, nota con il numero 82.
Ma non è stato sempre così.