Abstract
Come insegna il buon Padre Dante,“Molte volte al fatto il dir vien meno”, sicché può accadere che la crescente tendenza a ricorrere a formulari che siano utilizzabili in diverse tipologie di procedimenti renda problematica l’ interpretazione dei testi redatti dalle istituzioni e ne allunghi l’iter amministrativo.
Un Assistente amministrativo ha chiesto che gli sia assegnata la pensione di inabilità.
La Scuola ha avviato la pratica, sottoponendolo a visita della Commissione Medica di Verifica competente ad emettere il prescritto giudizio di idoneità o di inidoneità.
Il richiesto giudizio diagnostico è stato formulato nei seguenti termini:
“A) NON IDONEO permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della PA ex art. 55 octies D LVO 30/03/2001 n. 165 ed al proficuo lavoro laddove previsto;
B) NON SUSSISTE assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, Legge 335/95.
E’ stato chiesto di sapere se, come sembra all’autore del quesito, vi sia contraddizione fra le due dichiarazioni diagnostiche sopra riportate.
PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento