di Fabio Scrimitore
Il quesito, avanzato da un Direttore sga, riguarda il possesso dei requisiti per essere collocati in pensione dal 1° settembre 2016.
Il caso propostoci è quello di una professoressa che il 20 gennaio del 2016 ha compiuto il 64° anno di età, è stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984 e vanta un complessivo status previdenziale di 42 anni ed 8 mesi di contribuzione pensionistica. La docente non ha presentato domanda di collocamento a riposto nel termine del 22 gennaio 2016, prescritto dal Decreto ministeriale n. 939 del 18 dicembre 2015, trasmesso alle scuole con la Circolare ministeriale prot. n. 40816 del 21.12.2015.
Alla rivista è stato chiesto, in primo luogo, se la docente debba essere collocata a riposo d’ufficio alla data del 1° settembre 2016.
Come si può leggere nel paragrafo Nuovi requisiti della suddetta circolare, sono collocati a riposo d’ufficio gli insegnanti che hanno il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi, compiuti entro il 31 agosto 2016.
Come si può constatare, la docente, cui il quesito si riferisce, non possiede questo requisito.
Si deve aggiungere, al riguardo, che è in vigore l’istituto giuridico della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, disposto dall’art. 72, comma 11, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che precedentemente era applicabile soltanto sino al 31 dicembre 2014. In base a tale disposizione, l’Amministrazione pubblica ha il diritto di risolvere il rapporto di lavoro del dipendente, notificandogli il relativo provvedimento con adeguata motivazione e con un preavviso di sei mesi (cioè entro il 28 febbraio 2016). La risoluzione può essere disposta nei riguardi del docente che:
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