di Fabio Scrimitore
Il quesito, avanzato dal Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo, riguarda il recupero delle ferie non godute dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Dal 1° settembre 2014, nell’Istituto da cui proviene il quesito è stato trasferito un nuovo Direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale ha chiesto di fruire delle ferie non godute nel corso dell’anno scolastico 2013/14, perché nella scuola di provenienza non era stata possibile una turnazione ulteriore per esigenze di servizio, essendo quella una scuola con poco personale.
L’autore del quesito ha chiesto di sapere in che modo si possano contemperare le varie esigenze della segreteria scolastica.
In particolare, il Dirigente intende conoscere se la scuola di provenienza del Dsga in argomento possa in qualche modo retribuire le ferie spettanti e non fruite, oppure se l’unica soluzione al problema sia la pura e semplice concessione di dette ferie.
L’ordinamento scolastico attualmente in vigore esclude, in via generale, che le ferie non godute possano essere retribuite. Lo precisa l’8° comma dell’art. 13 del CCNL-Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, con le parole che si trascrivono: Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto dal comma 15.
Il citato comma 15 dello stesso articolo 13 conclude: All’atto delle cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.
Ne consegue che, se si esclude il caso del dipendente scolastico che cessi dal servizio senza aver goduto delle ferie maturate, è illegittimo retribuire le ferie.
L’unica eccezione è fatta dal comma 55 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2013 (Legge n. 228 del 2012), il quale consente la monetizzazione delle ferie per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve o saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. Come è noto, l’ultima espressione appena trascritta va interpretata nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato, nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
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