• giovedì , 21 Novembre 2024

Rapporti docenti-alunni

Il quesito, rivoltoci da un giornalista, riguarda le modalità con le quali i docenti si relazionano con i loro alunni.

di Fabio Scrimitore

In prossimità dello scorso equinozio di primavera, i cronisti della stampa quotidiana della Provincia più orientale d’Italia hanno titolato, a caratteri cubitali e in prima pagina: Niente carezze e baci ai bambini della scuola oppure Non è consentito toccare i ragazzi, abbracciarli, prenderli per mano, baciarli. Le espressioni appena citate sono state attribuite a un Dirigente scolastico, che le avrebbe riportate in una circolare diretta a tutto il personale dell’Istituto comprensivo in cui presta servizio, ed il cui organico si estende dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

In verità, il giornalista  non ha proposto un vero e proprio quesito, ma soltanto una personale riflessione, a conclusione della quale ha manifestato, se non proprio un chiarissimo dissenso, certamente una forte perplessità sull’opportunità dell’iniziativa del Dirigente scolastico in questione; si ritiene che il suddetto giornalista abbia voluto chiedere anche l’opinione della rivista circa la legittimità della circolare.

Fatta questa premessa, può esprimere il proprio parere il curatore di questa rubrica, la cui professionalità lo obbliga a dare alla risposta un taglio d’indole eminentemente giuridica, senza le pur evidenti implicazioni di natura psicologica che la materia presenta.

Si intende, perciò, verificare, in primo luogo, se sia corretto che il Dirigente scolastico richiami preventivamente la generalità dei dipendenti all’osservanza delle norme giuridiche inerenti ai loro obblighi di servizio.

L’esito della verifica è negativo. Se ne dà ragione.

Nelle organizzazioni moderne, le relazioni interpersonali tendono ad essere oggettivizzate, in applicazione della Legge n. 312 dell11 luglio 1980, che ha trasformato le vecchie qualifiche personali dei pubblici dipendenti in qualifiche funzionali. Ne consegue che le funzioni di colui che è preposto al vertice dell’organizzazione debbano esplicarsi in attività contemplate da norme giuridiche; queste attività devono concretizzarsi sempre in provvedimenti amministrativi, e non in iniziative formali che implichino, neanche intuitivamente, la concessione ex novo di diritti o l’introduzione di divieti non previsti da alcuna norma.
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