• domenica , 22 Dicembre 2024

Proroga di supplenza

di Fabio Scrimitore

Il quesito, avanzato da un Dirigente scolastico, riguarda la legittimità della proroga di supplenza conferita ad un collaboratore scolastico.

se sia condivisibile la sua decisione di prorogare una supplenza breve, nei riguardi di un collaboratore scolastico.
La singolarità del caso che ci è stato sottoposto deriva dal fatto che l’assenza del collaboratore scolastico titolare, che il supplente era stato incaricato di sostituire, scadeva il 29 dicembre 2014, cioè nel pieno corso delle vacanze di fine d’anno (23 dicembre 2014 – 6 gennaio 2015). Un infortunio aveva obbligato il collaboratore scolastico titolare ad assentarsi dal 10 dicembre e, immediatamente dopo, a prorogare l’assenza sino al 12 gennaio 2015.
Con l’ipotizzata proroga della supplenza sino al 12 gennaio 2015, la scuola avrebbe applicato al collaboratore scolastico supplente lo stesso regime delle supplenze previsto per gli insegnanti dal terzo comma dell’art. 40 CCNL-Scuola del 2007, secondo il quale: Qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.
La su riportata disposizione, palesemente ed espressamente finalizzata a non privare gli alunni del beneficio della continuità didattica, potrebbe sembrare non adattarsi con molta coerenza alla specificità delle mansioni del personale ATA.
Questa prima, intuitiva impressione appare, però, del tutto contraddetta dal primo comma dell’art. 60 dello stesso CCNL – che si riferisce specificamente al personale ATA -, il quale imporrebbe al Dirigente scolastico l’obbligo di prorogare la supplenza, sino alla data di conclusione del secondo periodo di assenza richiesto dal collaboratore scolastico, includendovi – anche sotto il profilo economico – il periodo delle vacanze natalizie.
Infatti, il citato primo comma dell’art. 60 del CCNL così si esprime: Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 40.

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