• martedì , 16 Luglio 2024

Privacy: le nuove linee guida del Garante

di Marco Graziuso

Non   poteva  mancare  in   un   momento come questo, caratterizzato dal  susseguirsi  di numerose e complesse disposizioni normative in materia di pubblicazione  e diffusione di dati  personali, un  inter- vento del  Garante mirato a  individuare un quadro organico e unitario di garanzie sulla  tematica così rilevante per  ogni  Amministrazione pubblica, ormai obbligata a risultare sempre più  trasparente e accessibile.

Con  Deliberazione n. 243  del  15.05.2014, infatti, il Garante ha emanato le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,  effettuato per  finalità  di pubblicità e trasparenza sul web  da  soggetti  pubblici e da altri enti obbligati,che sostiuiscono di fatto le precedenti del 2 marzo 2011.

Da sottolineare subito, considerato il profilo del diverso regime giuridico applicabile, la distinzione tra  le disposizioni che  regolano gli obblighi di pubblicità dell’azione amministrativa per  finalità  di trasparenza e quelle che  regolano forme di pubblicità per  finalità diverse, come la cosiddetta pubblicità legale.

In particolare, gli obblighi di pubblicazione  on  line di dati  per  finalità  di trasparenza  sono quelli  indicati nel  noto D.Lgs. n.33/2013. Accanto a questi obblighi di pubblicazione permangono altri obblighi di pubblicità on line  di dati,  informazioni e documenti, la cui pubblicazione è finalizzata a far conoscere l’azione  amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza.

Per  le  scuole, si  pensi alle  delibere del Consiglio di istituto o ai provvedimenti di individuazione delle  supplenze che,  solo una volta  pubblicati on  line  sull’apposito albo,  potranno esplicare la loro  efficacia e validità.

In ogni  caso, indipendentemente dalla finalità perseguita,  laddove la  pubblicazione on  line  di  dati,  informazioni e documenti comporti un  trattamento di dati personali, il Garante afferma che  dovranno  essere opportunamente contemperate le esigenze  di pubblicità e trasparenza con i diritti  e le  libertà  fondamentali, nonché la dignità  dell’interessato, con  particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla  protezione dei dati  personali.

Nel ribadire il concetto di trasparenza voluto  e perseguito dal legislatore, il Garante richiama l’attenzione proprio sul  fatto che  le informazioni e i dati  che  vanno obbligatoriamente pubblicati all’albo on line non devono essere necessariamente pubblicati  nella  sezione  Amministrazione Trasparente.

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