• martedì , 3 Dicembre 2024

Permessi ex Legge n.104/92

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda i permessi retribuiti fruibili dai dipendenti che assistono persone in situazione di disabilità grave.

Con il quesito è stato chiesto se sia possibile concedere permessi retribuiti (3 giorni mensili, eventualmente frazionati in ore) a dipendenti della scuola che assistono il disabile in situazione di gravità con invalidità al 100 % , che, però, lavora a tempo indeterminato presso un ente pubblico.
Si precisa innanzitutto che i permessi previsti dall’art.33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 possono essere fruiti da:
disabili in situazione di gravità;
genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità.
In tutti i casi sopra esposti, il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – Circ. 155/2010). L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve comprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità (es., divorzio, separazione legale o abbandono).
La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di parentela si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).
Ai fini dell’individuazione delle patologie invalidanti, si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.
Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore, opera un limite orario mensile. Infatti, il lavoratore ha diritto a due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l’orario di servizio è inferiore a sei ore giornaliere), nel limite massimo di 18 ore mensili.
Un lavoratore con disabilità grave, che fruisce dei permessi di cui al comma 6, art. 33, della Legge n. 104/1992, può essere assistito da altro soggetto lavoratore. Per tale assistenza spettano i giorni o le ore di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della medesima legge . Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso non devono necessariamente essere fruiti dai soggetti interessati nelle stesse giornate (msg. 24705/2011).
Il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi di cui all’art. 33, comma 6, della Legge n. 104/1992, può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128/2003, p.6; circ. n. 53/2008).
I permessi retribuiti ai sensi della Legge 104 si traducono, per il lavoratore disabile, in tre giorni di riposo al mese o, in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore. Per i genitori e i familiari lavoratori, è necessario distinguere in base all’età dell’assistito:

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