di Fabio Scrimitore
Il quesito riguarda l’adozione di misure dispensative o compensative per alunni stranieri.
L’ autore del quesito è un docente di lettere, incaricato a tempo indeterminato in una scuola secondaria di primo grado. Per orientarsi al meglio nel complesso contesto dialettico del Collegio dei docenti del suo istituto, si è visto indotto a sapere con certezza se il Consiglio di classe possa disporre misure compensative o dispensative a beneficio non soltanto di studenti che siano stati individuati come soggetti con bisogni educativi speciali, ma anche di quelli stranieri.
Il docente ha confidato che la sua incertezza al riguardo può dipendere dal fatto che, nello svolgimento della prova nazionale prevista per gli esami conclusivi della scuola secondaria di primo grado, gli strumenti dispensativi o compensativi verrebbero ammessi soltanto per gli alunni che presentino disturbi educativi speciali, e non invece per quelli stranieri.
Si risponde assicurando che, allo stesso modo in cui spetta al Consiglio di classe predisporre misure dispensative o compensative nel piano didattico personalizzato degli studenti che siano riconosciuti gravati da BES, l’ordinamento scolastico autorizza il medesimo Consiglio di classe a predisporre un piano didattico personalizzato anche quando un alunno straniero presenti profili che richiedano l’applicazione di misure compensative o dispensative.
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