Come se non bastasse un intricato quadro normativo che ha stratificato nel tempo difformi e variegati comportamenti da parte delle istituzioni scolastiche in merito sia alla tipologia delle ore eccedenti (prestate su cattedre istituzionali e non, o in classi collaterali), sia alla dotazione organica nell’ambito della quale vengono individuate (organico di diritto o di fatto), che alla natura delle prestazione effettuata (principale o accessoria), ci si è messo pure il MEF-Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che, con nota 32509 del 6 aprile 2016, ha fornito un autorevole, ma nel contempo personalissimo parere, sulla durata dei suddetti contratti, o meglio sul termine finale degli stessi. Termine che prima era scandito dalla casistica che si va ad elencare e che oggi, come vedremo, finanche in maniera retroattiva, viene ricondotto nella stragrande maggioranza dei casi al 30 giugno. Con una motivazione più di ordine finanziario che squisitamente giuridico, stante la relazione tecnica predisposta dal MIUR per la quale si registra un aumento esponenziale delle ore eccedenti, deve dirsi anche a seguito della oramai conclamata abitudine da parte degli uffici scolastici regionali di ‘confezionare’ cattedre con numero di ore superiori a 18 (il problema si pone per la scuola secondaria superiore) con conseguenti oneri a carico dello stato che richiedono “una rigorosa e corretta gestione delle risorse pubbliche disponibili”. Così si legge nella nota n.32509 del MEF.
PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento