• domenica , 22 Dicembre 2024

ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE DEL DS

Si possono riconoscere al DS compensi a valere sui Fondi previsti per l’alternanza scuola-lavoro?di Fabio Scrimitore

Il Dirigente scolastico di un Istituto di istruzione secondaria superiore, riferendosi alle modalità di utilizzazione dei fondi previsti dal comma 39 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 sulla buona scuola,  ha chiesto: “Perché non può essermi riconosciuto alcun compenso a valere su questi fondi, per l’ulteriore aggravio di compiti e responsabilità, soprattutto quando le attività di alternanza scuola-lavoro si strutturano in progetti di arricchimento extracurricolari per lo sviluppo di particolari insegnamenti che coinvolgono anche esperti esterni, che devono essere reclutati con avvisi ad evidenza pubblica ?”. 

         Il 39 è uno dei 9 commi con i quali la legge citata ha ridefinito il sistema dell’alternanza scuola-lavoro; la norma  dispone che, per le finalità cui tende l’ alternanza scuola-lavoro, “nonché per l’assistenza tecnica e per il monitoraggio delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui, a decorrere dall’anno 2016”.

Traendo spunto dalla favorevole risposta che è stata data in questa rivista ad un altro pressoché analogo quesito proposto da un Direttore dei servizi generali ed amministrativi, l’autore del quesito ha integrato il testo della sua domanda con la trascrizione di alcune FAQ; in una di queste si legge :“Non si può disconoscere l’aggravio di lavoro che ciò comporterà a carico delle segreterie delle istituzioni scolastiche e dei DSGA preposti. Per i compensi spettanti ai DSGA, occorre tener presente l’orientamento espresso dall’Aran  in data 18/1/2015, in cui si precisa che, ai sensi  del CCNL del 29.11.2007, come riformato dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lettera j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive, connessi a progetti finanziati dalla U.E., da enti o istituzioni pubblici o privati, da non porre a carico delle risorse contrattuali  destinate al fondo di istituto”.

         Maggiore rilevanza, ai fini del  quesito posto, è la seconda FAQ inviataci dall’ autore del quesito, nella quale è riportato l’orientamento espresso al riguardo dall’ARAN in data 18 gennaio 2015, che, in risposta alla domanda diretta a conoscere se il Dirigente scolastico possa essere retribuito per la progettazione e il coordinamento delle attività di alternanza scuola-lavoro, ha dichiarato : “In merito al compensi al dirigente scolastico, vale, in generale, il principio di onnicomprensività, previsto dall’art. 24, comma  3, del D. Lgs. N. 165 del 2001, secondo il quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, poiché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio, o, comunque, conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio, o su designazione della stessa, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate  al trattamento economico accessorio della dirigenza….. ertanto, considerato lo specifico ruolo istituzionale del dirigente scolastico e l’inserimento dell’alternanza scuola-lavoro fra le attività ordinamentali obbligatorie, non è ipotizzabile un compenso specifico, legato alla progettazione ed al coordinamento dei suddetti percorsi”.  

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