• martedì , 16 Luglio 2024

Nuovo Codice dei contratti pubblici

stipula del contratto, stand still e altro ancora

di Saverio Prota

Continuando l’analisi sommaria delle novità contenute nel nuovo “Codice”, D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, ne troviamo una in tema di stipula del contratto. Infatti, il legislatore stabilisce che il contratto “non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”.
Il  termine dilatorio ( stand still ), posto a tutela dei controinteressati, tende ad evitare, chiaramente, che dell’appalto venga avviata l’immediata esecuzione per precludere ogni azione e/o ricorso a difesa delle loro ragioni.
Tuttavia, con il comma 9 dell’articolo 32 del nuovo  Codice, sono state ribadite le ipotesi, già note, in cui il  termine dilatorio non deve essere applicato, con l’aggiunta però di una nuova ipotesi relativa al caso di affidamento diretto sotto soglia comunitaria di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro ovvero b) “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi (135 mila per le amministrazioni statali e 209 mila euro per le altre).
Conseguentemente, il RUP (responsabile unico procedimento) non dovrà attendere il termine di 35 giorni per la stipula del contratto nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54;
c) nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’ articolo 55;
d) nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
e) nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’ articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

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