di Fabio Scrimitore
Il quesito, proposto da un insegnante, riguarda i titoli che legittimano la nomina e l’espletamento delle funzioni di Responsabile del servizio di protezione e di prevenzione dei rischi nella scuola.
Si risponde tenendo conto di quel che prevede l’art. 2 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che all’art. 32 dispone che il RSPP, nella generalità delle istituzioni in cui si svolgano attività lavorative, deve possedere:
un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e di protezione dei rischi, adeguati alla natura dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I corsi frequentati debbono riferirsi anche all’organizzazione ed alla gestione delle attività tecnico- amministrative ed alle tecniche di comunicazione nella struttura di lavoro ed alla gestione delle relazioni sindacali.
Sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione coloro che siano in possesso di determinate lauree (es., laurea magistrale LM26: ingegneria della sicurezza; o lauree delle classi: 7: lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 8: classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale; 9: classe delle lauree in ingegneria dell’informazione; 17: classe delle lauree in scienze dell’educazione e della formazione; 23: classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda).
Alle scuole sono dedicati, poi, i commi 8, 9 e 10 del predetto art. 32, i quali prevedono che, quando non ritenga di non poter, o di non voler, svolgere personalmente le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dei rischi, il Dirigente scolastico – datore di lavoro – deve designare un soggetto interno alla scuola, che possegga i requisiti sopra indicati e che si dichiari disponibile a svolgere la funzione. Nel caso in cui non vi sia personale interno alla scuola in possesso dei predetti requisiti e disposto a svolgere la funzione, il Dirigente conferirà l’incarico di RSPP ad una persona che sia in servizio in una scuola diversa, che, naturalmente, sia disponibile ad hoc e possegga i titoli sopra menzionati.
In ultima analisi, il comma 9 del citato articolo prevede che si costituiscano dei gruppi di istituti, che si potranno avvalere in maniera comune di un unico esperto esterno, tramite apposita convenzione.
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