Il quesito, avanzato da un docente, riguarda la procedura per l’individuazione del responsabile dell’Ufficio tecnico di un Istituto di Istruzione Secondaria Superiore.
L’autore del quesito ed un suo collega sono incaricati a tempo indeterminato per la classe di concorso C290 (laboratorio di fisica e fisica applicata) ed entrambi aspirano all’incarico in questione.
Con il quesito si intende sapere, in sostanza, a quali criteri il Dirigente scolastico si debba attenere per individuare il responsabile dell’Ufficio tecnico, tenendo conto che l’Ufficio Scolastico Regionale, all’atto della costituzione, ha assegnato lo stesso Ufficio tecnico alla predetta classe di concorso C290.
Non vi è dubbio che il procedimento che dovrà essere avviato è del tutto identico a quello che l’ordinamento prevede per l’assegnazione alle cattedre ed alle classi della generalità dei docenti.
Tale procedimento si basa sugli articoli 7,9 e 396 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. n. 297, del 16 aprile 2014. I citati articoli dispongono che il Dirigente scolastico dovrà procedere alla emanazione del provvedimento conclusivo, con cui assegna i docenti alle classi, sulla base dei criteri generali, espressi dal Consiglio di istituto, ed applicando le proposte espresse, al riguardo, dal Collegio dei docenti.
Per la loro generalità ed il loro ampio spettro, i criteri generali del Consiglio costituiscono obblighi inderogabili per il Collegio e per il Dirigente scolastico, nel senso che né l’uno né l’altro potranno surrogare quei criteri generali con altre indicazioni di massima.
Si deve sottolineare che le proposte espresse dal Collegio sono vincolanti per il Dirigente scolastico, il quale potrà discostarsene soltanto se riuscirà a dimostrare, con argomentazione congruente, la loro inapplicabilità o illegittimità.
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