di Fabio Scrimitore
Il quesito, proposto da un Direttore SGA, riguarda la posizione di una ex dipendente alla quale è stata revocata la pensione.
L’interesse del quesito è d’un certo rilievo, almeno per la singolarità della situazione che ne è alla base. L’esperienza, infatti, non annovera molti casi di operatori scolastici che, dopo essere stati collocati a riposo, vengano poi privati sia della pensione che dello stipendio che compete alla generalità dei dipendenti pubblici che non siano incorsi in procedimenti conclusi con la perdita d’un qualsiasi trattamento economico.
La realtà del quesito concerne una signora che rivestiva la qualifica di Assistente amministrativo e che è stata collocata a riposo il 10 novembre 2008, ai sensi del comma 12 dell’art. 2 della Legge 8 agosto 1995, il famosissimo comma che prevede una pensione – calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo – a beneficio dei dipendenti cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. E’ la ben nota pensione di inabilità.
Il verbale con il quale nel 2008 la competente Commissione medica di verifica aveva riscontrato nella dipendente l’esistenza delle infermità certificate dai medici curanti conteneva la prescrizione di una ulteriore visita collegiale a distanza di tre anni dalla data riportata nello stesso verbale.
Purtroppo per la signora, in sede di nuova visita collegiale, intervenuta alla scadenza del triennio, la Commissione medica di verifica ha modificato radicalmente l’originaria certificazione, giudicandola “non inabile”.