• martedì , 16 Luglio 2024

Monopattini: la nuova mobilità urbana

L’acquisto è finanziato dalle misure straordinarie Covid-10, ma come usarlo in sicurezza, rispettando il codice della strada ?

di Avv. Maria Luisa Lelli (Polizia Locale Montesilvano)

Gli effetti del coronavirus si estendono anche alla mobilità. L’uso limitato della macchina, il pericolo di contatti a rischio sui mezzi pubblici, l’uso al limite del proibito per sovraffollamento della metro, sono elementi che promuovono nuove soluzioni per gli spostamenti in città. Gli interventi governativi per favorire il ricorso a veicoli non inquinanti e soprattutto mono guida hanno dato nuova vita alle bici tradizionali ed elettriche e ai monopattini.

Si tratta, quest’ultimo, di un veicolo totalmente nuovo per il panorama italiano, dettato in parte dalla moda, ma meritevole di analisi, sia in rapporto al codice della strada, che della normativa giuridico-amministrativa entro cui si muove.

Chi trarrà vantaggio dalla loro presenza?

Sicuramente non i pendolari che giornalmente cambiano due o tre mezzi per raggiungere il posto di lavoro; sicuramente non le persone avanti con l’età, per i quali il mezzo è un pericolo reale; non se ne avvantaggeranno neppure quanti usciranno per fare la spesa, visto che non è possibile trasportare carichi di alcun genere.

Saranno i giovani e i meno anziani a farlo, ma solo per raggiungere mete vicine a quelle di partenza, considerato che l’autonomia della batteria non consente lunghe percorrenze. Ma andiamo con ordine.

Innanzi tutto, che tipo di veicolo è un monopattino elettrico?

Dopo mille distinguo e mille affinità si è giunti ad equipararlo alla bici elettrica, almeno fino alla potenza massima di 0,50 KW (quindi tutti gli altri non lo sono).

 Le sanzioni per chi utilizza mezzi non equiparati sono severe e vanno da 200 a 800 euro, con sanzione amministrativa della confisca del veicolo, oltre alla sua distruzione.


L’utilizzo è riservato a chi ha più di 14 anni e solo sulle strade urbane che ne consentano la circolazione e sulle strade extraurbane provviste di piste ciclabili. In tal caso, il limite di velocità è di 25 km/h quando si circola sulla carreggiata, e di 6 km/h nelle aree pedonali.

È vietata la circolazione di monopattini privi di luci anteriori e posteriori nelle ore di scarsa illuminazione, non solo di sera e di notte, ma anche di giorno in presenza di particolari condizioni atmosferiche che impediscano la visibilità. In tali casi gli stessi dovranno essere condotti a mano, pena una sanzione che va da 100 a 400 euro.

I conducenti dei monopattini dovranno indossare il casco se minorenni, procedere su unica fila in tutti i casi in cui la condizione della circolazione lo richieda e, comunque, mai essere affiancati in numero superiore a due. Dovranno avere libero uso delle braccia e delle mani per reggere il manubrio, salvo quando sia necessario segnalare una manovra di svolta. È fatto divieto di trasportare sul mezzo altre persone, oggetti o animali, così come trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare. Per mezz’ora dopo il tramonto, in condizioni atmosferiche che richiedono l’illuminazione artificiale, i conducenti hanno l’obbligo di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Per quanto concerne l’attivazione di servizi di noleggio di monopattini a propulsione elettrica, anche in modalità free-floating (in pratica gli utenti possono lasciare il mezzo dove vogliono a differenza del bike-sharing che obbliga a specifiche aree di sosta), il servizio dovrà essere autorizzato da apposita delibera della Giunta Comunale che, oltre al numero di licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione, disporrà anche l’obbligo di copertura assicurativa.

Si è reso necessario modificare l’art. 59 del Codice della Strada, in merito ai veicoli atipici a motore per i quali non siano state determinate, con decreto ministeriale, le caratteristiche costruttive e funzionali. Per questi, scatterà la medesima sanzione prevista per i monopattini a motore non equiparabili alle biciclette. Lo scopo di questa norma è di impedire la circolazione di dispositivi di mobilità, spesso auto-costruiti, che non rientrano in alcuna delle categorie elencate e disciplinate dal Codice della Strada o dalle norme europee in materia.

Un problema di fondo è costituito dalla scarsa disponibilità di piste ciclabili o di adeguamento delle esistenti al maggior uso.

Le città devono prepararsi al possibile assalto di questi nuovi veicoli con la buona stagione e i comuni dovranno predisporre anche campagne informative e di sensibilizzazione come avviene in quei Paesi europei dove già il ricorso è diffuso.

Anche nello specifico, la Scuola è chiamata a svolgere un ruolo di informazione-formazione per preparare gli utilizzatori più giovani e tracciare le linee del corretto uso del mezzo nella realtà urbana.

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