• sabato , 21 Dicembre 2024

Mobilità del personale docente

di Fabio Scrimitore

Il quesito, rivoltoci da un Dirigente scolastico, riguarda le operazioni di mobilità dei docenti.

Il quesito contiene due domande, la prima riguarda la lettera D) del Capo I – titoli di servizio – allegata al C.N. I. sulla mobilità del personale della scuola , che è bene riportare: D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter): punti 10.
L’autore del quesito si è trovato di fronte ad una situazione di obiettiva complessità, che è stata generata da una sentenza del Giudice del Lavoro, emessa nell’agosto del 2004, in accoglimento di un ricorso presentato da un insegnante che reclamava il riconoscimento del diritto di essere immesso in ruolo nella stessa regione di residenza di un altro concorrente, con decorrenza dal 1° settembre 2000.
La singolarità della situazione deriva dal fatto che, con la medesima decorrenza (1° settembre 2000), l’insegnante ricorrente era stato immesso in ruolo in regione diversa da quella in cui egli risiedeva e risiede tuttora.
Quella descritta non è l’unica singolarità del quesito, perché, a partire dal successivo anno scolastico, cioè dal 1° settembre 2001, il docente di cui si tratta ha sempre insegnato in una scuola della regione in cui risiedeva – e risiede – e dove è stato sistematicamente utilizzato; sicché si può dire che, dopo il 31 agosto del 2001, egli non abbia più insegnato nelle scuole della regione in cui era stato immesso in ruolo, ma in quelle della sua regione.
Nella sentenza con la quale ha riconosciuto il diritto dell’insegnante all’immissione in ruolo nella regione di residenza sin dal 1° settembre del 2000, il Giudice del Lavoro ha dichiarato anche la retroattività giuridica degli effetti della sentenza stessa, riportandoli al 1° settembre del 2000.
Quindi, l’attuale situazione dell’insegnante vede una sorta di dissonanza evidente fra la realtà di fatto e quella di diritto, nel senso che, teoricamente il docente, dal 1° settembre del 2001, era di ruolo nella regione lontana dalla sua residenza, ma ha insegnato, di fatto, in scuole della regione in cui risiede. Agli effetti giuridici, l’insegnante, sin dal 1° settembre del 2000, è considerato in ruolo nella sola regione di residenza.

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