di Marco Graziuso
In data 25 giugno 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 80 del 15/04/2015 recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1 commi 8 e 9 della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” (G.U. n. 144 del 24/06/2015 – S.O. n. 34).
Il dispositivo contiene soprattutto alcune rilevanti modifiche al Testo Unico – D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001, relativo alla tutela della maternità e alla disciplina dei congedi parentali.
Nel rinviare alla lettura integrale dei due testi legislativi riportati nella sezione Bacheca della rivista completamente aggiornati, occorre evidenziare che l’art. 26 del citato decreto stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 16 e 24 si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nel medesimo anno.
Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato dall’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla Legge n. 183 del 10/12/2014, che individuino adeguata copertura finanziaria.
Particolarmente rilevante è l’art. 24, che riportiamo integralmente, che si pone in stretta relazione col fenomeno, purtroppo diffuso, della violenza sulle donne.
Infatti, alle vittime di violenza e a coloro che sono inseriti in un percorso di protezione debitamente certificato viene assicurato un periodo di astensione dal lavoro per un massimo di tre mesi. La tabella riporta sinteticamente le modifiche apportate al Testo Unico.