PTOF, attuazione delle legge 107/2015 e aspetti discriminatori in alcune disposizioni del Miur. Il commento della sentenza del Tar del Lazio n. 10273/2020
di Agata Scarafilo
ABSTRACT: In tema di Materia Alternativa alla regione cattolica il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), con sentenza n. 10273/2020, ha annullato alcune disposizioni della circolare del Miur del 17 dicembre 2012, n. 96. L’aspetto discriminatorio che ne derivava dalla tempistica posta in essere dalla Circolare Miur era già stato affrontato dalla nostra rivista come superamento della stessa in attuazione della Legge 107/2015.
Tante volte, con Scuola e Amministrazione, abbiamo parlato di “Materia alternativa alla Religione Cattolica”, sviscerandolo l’argomento dal punto di vista non solo giuridico, ma pedagogico, didattico e delle pari opportunità. In particolare, alla luce delle novità portate in essere, nel 2015, con la Legge su “La buona scuola”, chi scrive, con il contributo dal titolo “Legge 107/2015 e insegnamento alternativo alla Religione Cattolica”, pubblicato il 7 ottobre 2016, aveva già posto in essere la necessità di inserire la programmazione relativa all’Insegnamento Alternativo alla Religione Cattolica all’interno del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). Tutto ciò in coerenza, anche, con quanto stabilito dal comma 14 della citata Legge 107/2015 che definisce detto Piano come il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche. Infatti, è in questo fondamentale documento che viene esplicitata la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
Nel citato articolo, relativamente all’Insegnamento della “Materia Alternativa”, la scrivente aveva infatti precisato, interpretando ovviamente la norma quanto segue:
“Così, spetta alle singole scuole attivarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico per raccogliere i dati di quanti hanno scelto di non avvalersi dell’IRC e sottoporre all’attenzione dei genitori o degli alunni (per le scuole secondarie di secondo grado) il modulo integrativo per la scelta delle attività alternative (Allegato C), in modo che non vi siano periodi, sia pur brevi, di inattività dovuti a motivi organizzativi”.
Oltre che per ragioni atte ad evitare discriminazioni tra alunni, argomento tra l’altro sul quale più volte si sono pronunciati i TAR (es.Tar Lazio n. 7076/2009, Tar di Padova n. 1176/2010 ) e la Corte Costituzionale (es. Corte Costituzionale n. 203/1989), chi scrive aveva puntualizzato, altresì, che si trattava, anche, di applicare correttamente le novità apportate dalla Legge 107/2015, che pur non dedicando un precipuo comma alla “Materia Alternativa”, con il comma 16, aveva obbligato le scuole ad assicurare con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) le pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme di discriminazione.
A conferma di un’interpretazione atta ad applicare, da un lato la norma che in materia dava già degli strumenti alle scuole derivanti dalla Legge 107/2015 e, dall’altro, ad evitare discriminazioni tra gli alunni, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) con sentenza n. 10273 del 9 ottobre 2020 ha annullando alcune disposizioni della circolare del MIUR del 17 dicembre 2012, n. 96 nella parte che prevedeva il differimento della scelta specifica delle attività alternative rispetto a quella riguardante l’avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica. Infatti, l’esercizio dell’opzione in ordine alla decisione di avvalersi o meno della Religione Cattolica era prevista all’atto dell’iscrizione, mentre la scelta specifica delle attività alternative era operata all’inizio dell’anno scolastico.
Chi scrive ritiene che alle scuole sarebbe bastato applicare correttamente il combinato disposto tra il comma 14 e il comma 16 della Legge 107/2015, dando, altresì, valore alle gerarchie delle fonti.
A tale riguardo è bene precisare che le Circolari contengono direttive o istruzioni, che provengono dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente sovraordinate, agli enti od organi periferici o subordinati e sono finalizzate ad indirizzare in modo omogeneo l’attività di questi ultimi. Pertanto, le Circolari vanno considerate quali atti interni utili ad agevolare il lavoro all’interno della Pubblica Amministrazione. Ma affinché sussista tale utilità, le interpretazioni riportate nelle circolari devono essere pienamente coerenti e in linea con lo spirito e la lettera della norma primaria e non possono in alcun modo porsi in contrasto con essa, in nessuna delle indicazioni che forniscono, anche minima.
Sappiamo, ora, che il TAR Lazio, ha accolto il ricorso promosso dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (in sigla UAAR), ma si ritiene che ciò fosse abbastanza ovvio, ancor di più alla luce di una programmazione che non è più annuale (ex POF), ma bensì triennale (PTOF).
L’UAAR ha ritenuto irragionevole la tempistica posta in essere dalla circolare MIUR “in quanto le singole scuole si trovano a dover organizzare le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica quando l’anno scolastico e la didattica sono già iniziati con inevitabili ritardi nel relativo avvio e con frequentissimi e diffusissimi inadempimenti nell’obbligo di predisporle per carenza di personale” e crea una “discriminazione tra coloro che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e coloro che non se ne avvalgono”.
Il Tar ha ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere, nonostante il tempo trascorso, giacché è stato dimostrato che la disposizione contestata “viene costantemente ripetuta con identico contenuto per ogni anno scolastico”.
Se infatti è vero che al fine di non condizionare dall’esterno la coscienza individuale nell’esercizio di una libertà religiosa sia necessaria la scissione tra scelta di non avvalersi della religione cattolica e scelta delle attività alternative, questa seconda, pur successiva alla prima, deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento.
La conclusione è che
“deve annullarsi la disposizione della circolare impugnata con obbligo conformativo della pubblica amministrazione per gli anni scolastici a venire”.
COME PROGRAMMARE L’ATTIVITA’ ALTERNATIVA?
L’Attività Alternativa cambia a seconda della tipologia di scelta. Infatti, è data facoltà di presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere.
Non vi sono vincoli sulla disciplina da insegnare come attività alternativa, se non quelli derivanti dal fatto che questa non può essere una materia già oggetto di insegnamento nella scuola, perché non si deve commettere neanche l’errore di sfavorire gli alunni che si avvalgono dell’IRC e che quindi non potrebbero seguire tali discipline se non a discapito della propria coscienza.
Raccolti i dati, spetta al Collegio dei Docenti, convocato dal DS, programmare una specifica attività didattica alternativa, che rientrerà a pieno titolo nel PTOF.
Spetterà al Collegio dei Docenti fissare i contenuti e gli obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti, come già detto, non appartengano a discipline curricolari. In sede collegiale saranno individuate anche le competenze richieste e i criteri per l’individuazione del docente. Quindi, le attività proposte dovranno riguardare attività didattiche, formative di studio in gruppo o attività individuali, da svolgersi all’interno dei locali della scuola con l’assistenza di docenti appositamente incaricati.
I contenuti delle attività alternative non devono risultare discriminanti e, fermo restando il carattere di libera programmazione, il Ministero ha fornito alcuni orientamenti per queste attività. Le CM 129/86 e 130/86 propongono, per il primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli alunni, siano volte “all’approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile” (CM 129/86) e all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alla tematica. Tale suggerimento si estende nell’ordine secondario dove la CM 130/86 aggiunge che si può fare “ricorso ai documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della esperienza umana”.
Come prescritto da diverse circolari al riguardo, il Dirigente Scolastico deve sottoporre all’esame e alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni.
E’ RICHIESTO UN NUMERO MINIMO DI ALUNNI?
Così come un solo alunno basta per formare una classe per l’IRC, allo stesso modo non vi sono limiti per la Materia Alternativa. Gli alunni che scelgono di frequentare le attività alternative possono essere accorpati sia per classi parallele e sia in senso verticale (CM 302/86). È bene chiarire che, come precisato dalla CM telegrafica n.253 del 13.08.1987, l’esercizio del diritto di scelta se avvalersi o meno dell’Insegnamento della Religione Cattolica non può costituire criterio per la formazione delle classi e, pertanto, deve essere mantenuta l’unità della classe cui appartiene l’alunno. Ogni strategica raccolta dei dati finalizzata in tal senso sarebbe, dunque, illegittima.
COME INDIVIDUARE I DOCENTI, AFFIDARE GLI INCARICHI E RETRIBUIRLI?
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 7 marzo 2011, prot. n. 26482, trasmessa dal MIUR il 22 marzo 2011, prot. n. 1670, ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla gestione economica delle ore alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica.
Si specifica, in modo particolare, che le ore alternative all’IRC possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa senza che comportino un onere a carico della scuola.
Tuttavia, le Scuole prima di attribuire le ore eccedenti a personale interno o precedere a nomina di un supplente devono seguire un ordine cronologico delle fasi che si riporta di seguito:
- Affidamento dell’insegnamento a personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi), da non confondere con gli insegnati che sono sull’Attività di Potenziamento per i quali, rientrando nell’organico dell’autonomia, potrebbero ricorrere il caso di cui al punto “b” di seguito esplicitato;
- docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (possibilità riservata solo ai docenti di scuola secondaria di Primo grado e di Scuola Secondaria di Secondo Grado per le ragioni già note agli operatori della scuola).
Tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base;
- personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
- in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.
In via generale, nei primi tre casi (punti a-b-c) i Dirigenti Scolatici avranno cura di scegliere i docenti tra quelli che non siano già in servizio nella classe.
Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo in soprannumero o tenuti al completamento di orario e, in caso di supplenza, di non aver potuto provvedere all’attribuzione di ore eccedenti.
Per procedere non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva formale alle istituzioni scolastiche da parte degli USR o UST.
Infine, le ore di cui si sta trattando non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e, pertanto, non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.
Per individuare il supplente di Attività Alternative (punto e) non si potrà far riferimento a una specifica graduatoria. Non essendoci, dunque, una classe di concorso specifica, il supplente sarà individuato attingendo alle graduatorie la cui disciplina risulta affine. Se l’affinità non è precipuamente determinata le segreterie dovranno procedere a riunire più graduatorie relative alle materie ritenute idonee per impartire l’insegnamento. Inoltre, i contratti derivanti o dalle ore eccedenti o dall’attribuzione di supplenze dovranno avere scadenza entro il 30 giugno di ogni anno scolastico.
COME ANDRANNO VALUTATI GLI ALUNNI?
I docenti che svolgono Attività Alternativa, come i docenti incaricati dell’IRC partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi i studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (Capo IV della CM 316 del 28.10.1987). La valutazione della disciplina non esprime voti, ma soltanto un giudizio e analogamente a quanto avviene per l’IRC, non fa media alla fine dell’anno scolastico e non determina debiti o la mancata promozione.
La nota del MIUR del 9.2.2012, n. 695 chiarisce che i docenti di Attività Alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all’attribuzione del credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di I e II grado che seguono le attività medesime con le stesse modalità già precisate per l’IRC.
Ai fini del credito scolastico è previsto che possano essere considerati anche i risultati conseguiti nello studio individuale, a condizione che la scuola abbia però individuato e deliberato specifiche modalità di valutazione e certificazione.
Rif. normativi