• domenica , 22 Dicembre 2024

Legittimità di sanzione disciplinare

Il quesito, formulato da un docente della Provincia autonoma di Trento, riguarda la contestazione di una sanzione disciplinare irrogata.   

di Fabio Scrimitore

Il 10 gennaio scorso, all’autore del quesito è stato notificato il decreto emesso a conclusione del procedimento disciplinare, avviato nei suoi riguardi dal Dirigente del competente ufficio d’una delle Province alle quali la Costituzione della Repubblica ha assegnato potestà legislativa.

Con apprensione, il docente ha letto il dispositivo del decreto, che di seguito si riporta: Valutato il contesto in cui si colloca l’infrazione ai fini della graduazione della sanzione, tenuto conto dei criteri previsti dall’art. 5, comma 1, dell’allegato G al vigente CCPL docenti (norme disciplinari), si ritiene congruo irrogare nei Suoi confronti la sanzione disciplinare della multa di importo pari a due ore di retribuzione, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 5, comma 5, del vigente contratto.

Il professore di storia, originario d’una Provincia della Magna Grecia, sapeva che il Contratto collettivo nazionale della scuola consente che si irroghino sanzioni meramente pecuniarie soltanto al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.  Non solo, ma frequentando il corso di preparazione al concorso per presidi organizzato dal suo sindacato, aveva appreso che le prime sanzioni comminate, per relationem,  dal predetto CCNL procedono dall’avvertimento scritto alla sospensione dall’insegnamento fino a dieci giorni, passando per la censura. Conseguentemente,

gli è parso chiaro che la singolare sanzione della multa inflittagli probabilmente è prevista da un Contratto collettivo di lavoro diverso dal CCNL nazionale.

Infatti, rileggendo il dispositivo della sanzione appena ricevuta, l’insegnante ha notato lo strano acronimo CCPL, che sta per Contratto collettivo provinciale di lavoro.

Questa constatazione gli avrà fatto dedurre che l’autonomia concessa alla sua Provincia d’adozione fa dipendere dall’Amministrazione della stessa Provincia gli insegnanti che sono in servizio nelle scuole statali di pertinenza, come si legge nel D.P.R. 15 luglio 1988, n, 405, il cui art. 1 così recita: “ Le attribuzioni dell’amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla Provincia, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 16 dello statuto e con l’osservanza delle norme del presente decreto”.

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