Gli Ermellini fanno chiarezza sulla legittimità delle pause lavoro. Purché di buon senso
Per il Giudice la pausa caffè, purché di breve durata, non è una condotta offensiva del bene giuridico tutelato ma viene tollerata come “momento di necessario ristoro e di recupero delle energie lavorative”
La Corte di Cassazione ha stilato una vademecum delle “furbate” che possono giustificare un licenziamento o un trasferimento
AbstractL’autore analizza due importanti pronunce che arrivano dal Gup della città di Como e dalla Corte di Cassazione per fare chiarezza sulla legittimità delle pause lavoro e alcune modalità, con uno sguardo sul comportamento di nazioni all’avanguardia come la SveziaArgomentiPausa caffè secondo la giurisprudenza più recente – suggerimenti su comportamenti da evitare – proposte innovative per particolari pause lavorative Di Saverio Prota
Interessante pronuncia quella che arriva dal Gup (giudice dell’udienza preliminare) di Como, Maria Luisa Lo Gatto chiamata a valutare il comportamento di alcuni dipendenti pubblici accusati di truffa e falso ai danni dell’ente pubblico. La vicenda era venuta fuori e finita in Procura in seguito al servizio di un giornale cittadino che aveva evidenziato come alcuni dipendenti timbravano il cartellino di entrata e uscita per recarsi a bere un caffè al bar di fronte alla sede di servizio. Per il giudice lariano il comportamento dei dipendenti era tale da configurare una inoffensività oggettiva della condotta considerato che il danno causato, per un’assenza di pochi minuti, il tempo di bere un caffè, era quantificabile in circa 7 euro. Per il giudice la pausa caffè, purché di breve durata, non solo non va considerata come una condotta offensiva del bene giuridico tutelato, cioè dell’efficienza della pubblica amministrazione, in quanto non integra una interruzione del servizio tale da influire sul rendimento del dipendente ma viene addirittura tollerata dai contratti di lavoro nazionali e dalla giurisprudenza come “momento di necessario ristoro e di recupero delle energie lavorative” senza distinzione tra il fatto che la pausa avvenga direttamente presso il luogo di lavoro o in prossimità dello stesso.
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