• giovedì , 21 Novembre 2024

La sottoscrizione del contratto integrativo d’istituto

Quale validità per la bozza del contratto d’Istituto, atto unilaterale provvisorio, in mancanza della sottoscrizione da parte della rappresentanza sindacale?

La procedura di raffreddamento può essere attivata: dal Dirigente scolastico della scuola interessata; dalla RSU della stessa scuola; singolarmente, o congiuntamente, dalle Segreterie  Regionali o Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del 2018

L’organismo di conciliazione, costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il raffreddamento dei conflitti sorti nella contrattazione di istituto è costituito con decreto del Direttore Generale

L’organismo di conciliazione opera in modo paritetico con dieci membri, di cui cinque di parte pubblica e cinque di parte sindacale

Dell’organismo di conciliazione fanno parte il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, due funzionari dello stesso Ufficio, due dirigenti scolastici, per la parte pubblica; i cinque segretari regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, per la parte sindacale

 Di Fabio Scrimitore

Abstract

L’atto unilaterale provvisorio ed adeguatamente motivato, adottato dal Dirigente scolastico nel contesto della fase negoziale diretta alla sottoscrizione del contratto integrativo di istituto,  per evitare l’insorgere di un oggettivo non riparabile pregiudizio all’azione amministrativa della scuola, perde la sua efficacia provvisoria, che diventerà definitiva ove, anche dopo l’espletamento della procedura di raffreddamento del dissenso fra le parti, persista la mancata sottoscrizione del contratto da parte della rappresentanza sindacale. 

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