di Saverio Prota
L’articolo 15 della legge di stabilità per il 2012 ha introdotto rilevanti novità in materia di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive.
In particolare, è stato il comma 1 ad introdurre modifiche al DPR n.445 del 28 dicembre del 2000 per favorire l’autocertificazione, da parte dei cittadini, nell’attestazione di stati, qualità personali e fatti e negli atti di notorietà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi.
Nello specifico, la norma prevede che:
i certificati e gli atti di notorietà vanno prodotti solo nei rapporti tra privati, mentre sono sostituiti sempre dall’autocertificazione di cui ai commi 46 e 47 del DPR stesso nei rapporti con la PA e i gestori di pubblici servizi. A rafforzare la disposizione, viene introdotta la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, che deve essere apposta sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati;
ai sensi dell’art 44 bis, le informazioni sulla regolarità contributiva vengono altresì acquisite d’ufficio ovvero controllate, conformemente all’art. 71 del medesimo DPR, dalle PA procedenti, nel rispetto della normativa di settore;
per la verifica, la gestione e la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti, le Amministrazioni certificanti devono individuare un ufficio responsabile specifico. Le Amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio specificamente individuato, dovranno altresì rendere note sul proprio sito istituzionale le modalità organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi;
la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e rientra nella misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione, al pari del rilascio di certificati senza la dicitura di cui sopra o la mancata accettazione dell’autocertificazione.
Le modifiche apportate al D.P.R. n. 445/2000, in vigore dal 1° gennaio 2012, possono essere così sintetizzate:
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 (art. 40, comma 1);
sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (art. 40, comma 2);
le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (art. 43, comma 1).
Le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d’ufficio ovvero controllate, ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
Art. 72. (L) – (Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli) così sostituito:
Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’ amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
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