• giovedì , 21 Novembre 2024

La gestione delle risorse economiche

nella Buona Scuola

di Marco Graziuso

L’ormai famigerata legge sulla Buona Scuola, oggetto di tanti dibattiti e discussioni, segna anche per le attività di programmazione economica e finanziaria delle scuola una traccia rilevante e destinata a durare nel tempo.
I commi interessati sono:
1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
11. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell’esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 è determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell’attività delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell’anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall’anno 2017 fino all’anno 2021.

Infatti, in data 11 settembre 2015, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX, diramando la Nota prot. n. 13439, recante le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2016, ha messo in evidenza come l’entrata in vigore della Legge n. 107/13.07.2015 comporti una serie di novità destinate a incidere sulle operazioni di gestione finanziaria e amministrativa delle Istituzioni scolastiche.

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