a cura di Marco Graziuso
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 06/08/2021 del Decreto Legge n. 111/2021, sono state introdotte nuove misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, che integrano il cosiddetto Piano Scuola 2021/22, adottato dal Ministero dell’Istruzione con Decreto n. 257 del 06/08/2021.
Al D.L. n. 52 del 22/04/2021 è stato aggiunto l’art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito scolastico e universitario), che si riporta integralmente, per meglio comprenderne la portata.
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario e’ considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro e’ sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonche’ delle scuole paritarie e delle universita’ sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita’ indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita’ di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalita’ individuate dalle universita’.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”.
7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonche’ alle attivita’ delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita’.
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita’ di cui commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l’anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine e’ autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita’ speciale di cui all’articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, e’ autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
11. Il Ministero dell’istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilita’ di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
12. Ai fini dell’immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
In data 13/08/2021, il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 1237, con un parere tecnico utile per il disbrigo degli adempimenti che competono alle Istituzioni scolastiche.
Con la proposta della modulistica allegata, si intende offrire una sequenza di operazioni necessarie e opportune per meglio adempiere al nuovo dettato normativo.
SCARICA QUI LA MODULISTICA ORIGINALE
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