di Marco Graziuso
Con la Nota n. 3359 del 17.04.2014, il MIUR ha fornito alle Istituzioni scolastiche le prime indicazioni relative al nuovo sistema di gestione della fattura elettronica, obbligatorio a decorrere dal 06.06.2014, secondo le direttive contenute nella Circolare del MEF n. 1 del 31.03.2014.
Nozioni generali
La cosiddetta FatturaPA è una fattura elettronica che, ai sensi dell’articolo 21 comma 1, del DPR 633/72, è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni Pubbliche, le quali sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.
Il contenuto è rappresentato in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA, l’unico accettato dal Sistema di Interscambio. L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura e la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’Ufficio destinatario della fattura, riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni
Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali, secondo la normativa vigente; in aggiunta a queste, il formato prevede l’indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio. Per favorire l’automazione informatica del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati, quali:
•• informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;
•• informazioni che possono risultare utili per le esigenze comunicative concordate tra Operatori economici e Amministrazioni Pubbliche, oppure specifiche dell’emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti.
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